Nell’ambito del nuovo panorama che va delineandosi per il patrimonio agroalimentare italiano, espressamente riconosciuto quale bene a tutela penale, alla luce dell’entrata in vigore, lo scorso 29 maggio, della Legge 21 aprile 2026, n. 75, che ne ha riconosciuto tale rango, si colloca, seppur poco pubblicizzato e, mi permetto, mantenuto ampiamente sotto traccia nella comunicazione al consumatore, la definizione del regolamento d’uso circa le condizioni e le modalità di attribuzione ed utilizzo del “Marchio biologico italiano”, adottato con decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 0251972 in data 26 maggio 2026.
Il “Marchio” trae la propria genesi normativa dalla Legge 9 marzo 2022, n. 23 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, specificamente all’art. 6, che lo colloca e lo definisce quale elemento caratterizzante i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall’indicazione “Biologico italiano”, in particolare, come ulteriormente chiarito dal Decreto ministeriale in esame, quelli contrassegnati, a norma dell’art. 32 del Reg. UE 848/2018, con la dicitura “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”.
Il modello grafico del relativo logo, di seguito riportato nella sua formulazione standard, ma che prevede anche specifiche ulteriori versioni funzionali alle caratteristiche dello sfondo di inserimento, risponde alle specifiche tecniche delineate nell’Allegato al Decreto, che ne stabilisce l’utilizzo cromatico, il font e le dimensioni da rispettare.
Di particolare interesse risultano gli artt. 3 e 4 del Decreto Masaf, rispettivamente in materia di “Etichettatura” e di “Controlli e sanzioni” circa l’impiego del Marchio:
- l’apposizione in etichetta ne è consentita esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica dell’Unione Europea (art. 33 del cit. Reg. UE 848/2018), nello stesso campo visivo e con dimensioni che non possono eccedere lo stesso;
- il logo è inalterabile e ne è vietata l’aggiunta di testo, l’alterazione della forma e degli elementi visivi, l’aggiunta di effetti grafici o il suo utilizzo in trasparenza; inoltre, non può essere coperto, neppure parzialmente, da altri loghi/marchi/scritte/elementi grafici;
- per l’irrogazione delle sanzioni viene richiamato il D. Lgs. 6 ottobre 2023, n. 148, per quanto concerne l’art. 23 “Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico”, che, nella fattispecie di cui al comma 1 “[…] chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo”, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell’esercizio precedente all’accertamento della violazione.
In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 100.000 euro”; - l’Autorità individuata per l’applicazione delle sanzioni è il “ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste”, come sancito dal richiamato art. 26, co. 1 del citato D. Lgs. 148/2023.
Il Decreto, già pubblicato sul sito istituzionale del predetto Dicastero, è, in relazione ai contenuti stessi del testo normativo, a tutti gli effetti vigente dal “giorno successivo alla data di pubblicazione” su detto portale ufficiale, incardinandosi, come premesso, con le recenti misure di tutela e di relativo inasprimento, di natura sia penale, sia pecuniaria amministrativa, delle pene/sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia agroalimentare.
