Una recente novella legislativa entrata in vigore il 12 agosto 2026, ha introdotto un’importante modifica all’ordinamento tributario, trasformando una presunzione di matrice prettamente giurisprudenziale in una presunzione legale dotata di requisiti stringenti, volti a garantire una maggiore certezza del diritto e un’adeguata tutela del contribuente. L’intervento riguarda la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. Nello specifico, il D. Lgs. n. 148/2026 (cd. Decreto Omnibus) ha ridefinito il perimetro impositivo, delineando con maggiore chiarezza i presupposti per l’azione accertatrice nei confronti dei soci delle società a ristretta base partecipativa, che il più delle volte sono PMI.
Prima della modifica, la presunzione risultava di complessa, se non impossibile, confutazione. A fronte dell’accertamento di un maggior reddito in capo a una società con una compagine sociale ristretta (frequentemente S.r.l. a base familiare), si determinava l’immediata imputazione pro-quota di tali somme ai soci. La ratio di tale automatismo risiedeva nel vincolo di solidarietà e nel reciproco controllo gestorio intrinseco alle realtà societarie di modeste dimensioni.
L’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene mutando la natura della presunzione in legale e circoscrivendo la sua portata, sancendo il principio per cui non qualsivoglia rettifica fiscale in capo all’ente si traduce, ipso iure, in un dividendo occulto in capo ai soci.
‘operatività della presunzione legale è attualmente subordinata all’accertamento di specifiche fattispecie. il Fisco è legittimato a presumere l’apprensione personale delle somme unicamente qualora l’accertamento societario abbia ad oggetto componenti positivi occultati (ovvero ricavi non contabilizzati e sottratti a imposizione) o componenti negativi inesistenti, quali l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, finalizzate alla precostituzione di provviste illecite e all’abbattimento artificioso della base imponibile.
L’innovazione di maggior rilievo attiene alla gestione dei costi meramente indeducibili. Qualora un componente negativo venga disconosciuto dall’Ufficio per difetto di inerenza o competenza (ad esempio, spese di rappresentanza ritenute eccedenti i limiti normativi), ma risulti effettivamente sostenuto dal punto di vista finanziario, la presunzione non trova applicazione. La motivazione è stringente: ove l’esborso finanziario sia concretamente avvenuto per saldare una fattura reale, seppur fiscalmente indeducibile, la ricchezza è di fatto uscita dal patrimonio sociale e, conseguentemente, non può aver costituito oggetto di materiale apprensione da parte dei soci. Tale distinzione si rivela dirimente per precludere accertamenti fondati su mere riqualificazioni contabili o errori di imputazione temporale.
La codificazione della fattispecie presuntiva si inserisce organicamente nel quadro processuale recentemente novellato dalla Legge n. 130/2022, la quale ha introdotto il comma 5-bis nell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale disposizione onera l’Amministrazione Finanziaria di fornire una prova rigorosa e circostanziata a fondamento della pretesa impositiva, superando l’ammissibilità di ricostruzioni basate su elementi meramente indiziari. Conseguentemente, prima di procedere all’accertamento sul socio, l’Ufficio è tenuto a dimostrare in modo inequivocabile non solo la ristrettezza e il vincolo di solidarietà della compagine sociale, ma anche la reale sussistenza dell’utile extracontabile generato dall’ente.
Tuttavia, qualora l’Agenzia assolva il proprio onere probatorio dimostrando la presenza di ricavi occultati o costi inesistenti, si assiste all’inversione dell’onere della prova. Spetterà al contribuente (socio) superare la presunzione dimostrando la mancata percezione di tali somme. A tal fine, non risulta sufficiente allegare la mera estraneità formale all’organo amministrativo: si rende necessaria la produzione di elementi probatori rigorosi. Tra questi rilevano, a titolo esemplificativo, le evidenze documentali attestanti il reinvestimento dei fondi nel ciclo produttivo dell’azienda, ovvero la prova (eventualmente supportata da riscontri in sede penale) dell’appropriazione esclusiva delle somme da parte di un amministratore infedele all’insaputa della restante compagine sociale.
Le implicazioni operative della riforma risultano di notevole impatto per un’ampia platea di realtà economiche nazionali. La delimitazione del perimetro presuntivo garantisce un’adeguata tutela contro la duplicazione sistematica degli accertamenti. La norma, infatti, bilancia la salvaguardia dei poteri accertativi dell’Agenzia delle Entrate nel contrasto all’evasione sistemica con l’esigenza di evitare che una mera divergenza interpretativa sull’inerenza di un costo documentato determini l’illegittima estensione dell’imposizione in capo al socio per redditi, di fatto, mai percepiti.
