La responsabilità solidale, ex art 36 DPR 602/73, sulle debitorie fiscali delle società, IRES Iva, in capo a liquidatori e soci è un tema molto sensibile ed attuale che, ci induce ad una riflessione sulla natura di queste obbligazioni “dipendenti” gravanti su tali soggetti e sul metodo, procedimento attraverso cui ADE reclama le medesime in occasione dell’estinzione delle società.
La responsabilità sui soci nasce per effetto della devoluzione ad essi del patrimonio prima della messa in liquidazione della loro società, per cui i primi sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società nei limiti di quelle devoluzioni, assegnazioni di patrimonio. La ratio della norma cit., è di sopperire all’incapienza patrimoniale della società rispetto al soddisfacimento dei debiti tributari di essa allorchè la medesima (incapienza) derivi dalla violazione delle regole rette a scongiurarla. I liquidatori, non possono porre in essere la violazione dell’obbligo di soddisfare i crediti d’imposta ex sé esigibili, addivenendo al pagamento di crediti subordinati a quelli tributari e, quindi, alterando l’ordine delle cause di prelazione, oppure all’assegnazione di beni in favore dei soci o ancora violando il divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato di liquidazione cosi incidendo negativamente sulla disponibilità dei mezzi finanziari idonei all’integrale soddisfazione dei debiti tributari.
Sulla natura dell’obbligazione tributaria gravante su quest’ultimo, si tratterebbe di un debito da comportamento illecito per fatto proprio del liquidatore, anche se di più recente la dottrina ha virato su una responsabilità più civilistica (debito non tributario), un’obbligazione ex lege che ha titolo autonomo rispetto all’obbligazione tributaria. I soci risponderanno fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e la loro responsabilità verrà accertata attraverso la procedura delineata dall’art. 36 cit. ed incentrata sull’emanazione di un apposito atto di accertamento. Sulla natura della loro responsabilità, vi è più uniformità di vedute sul fondamento della loro obbligazione derivante da un indebito arricchimento a seguito della viziata distribuzione, assegnazione di somme nonostante l’esistenza di debitorie tributarie rimaste de facto insoddisfatte.
La ratio delle norme è quella di tutelare il fisco non gi rispetto a qualsiasi incapienza patrimoniale della società, ma solo rispetto a quelle che derivano dalla violazione delle regole, sulla corretta conservazione della garanzia offerta dal patrimonio societario – una destinazione illegittima di somme.
Come per i liquidatori anche per i soci, l’oggetto della responsabilità de qua, è limitato alle imposte definitivamente accertate ed esigibili, con esclusione dei tributi subjudice ovvero in giudizio. Si ritiene dovrebbero rilevare ai fini dell’invocazione della responsabilità in questione gli accertamenti definitivi, un’efficacia riflessa, ai danni dei soci terzi, dell’accertamento resosi definitivo, o del giudicato formatosi, in relazione ad un altro soggetto, ossia la società o l’ente contribuente. dev’essere raggiunta la certezza in punto di an e quantum del tributo nel rapporto tra ente impositore e il soggetto passivo di quest’ultimo, non potendo il terzo (il socio) legittimato a rimettere in discussione il modo di essere dell’altrui rapporto tributario nel momento i cui viene fatta valere una sua responsabilità. Quest’ultima è vincolata alla definizione del rapporto medesimo. Invero, una non minoritaria corrente di pensiero propone un ripensamento rispetto alla posizione manifestata, legittimando il socio a rimettere in discussione il modo di essere del rapporto senza essere vincolato alla definizione del rapporto medesimo.
Rilevano ai predetti fini esattivi i “ruoli” ossia le imposte autoliquidate dalla società e da essa non versate. Sul profilo procedimentale ADE deve notificare un atto dedicato volto a contestare l’esistenza della loro obbligazione dipendente. Sul contenuto del prefato atto, si osserva che, mentre per liquidatori sarà sufficiente l’indicazione dell’omesso pagamento del credito tributario esigibile unitamente all’avvenuta soddisfazione di crediti di ordine inferiore rispetto a quest’ultimo e/o l’assegnazione di beni ai soci. Quando si tratta di soci (ed amministratori), il contenuto dell’atto sarà più verticale dovendo il Fisco provare il credito tributario esigibile insoddisfatto unitamente agli elementi che attengono all’accertamento del credito tributario anche mediante una motivazione per relationem ossia allegando all’atto di contestazione dea responsabilità dipendente l’avviso di accertamento endosocietario da cui essa riviene).
