Il sistema delineato dal Regolamento (CE) n. 178/2002, la cosiddetta General Food Law, poggia su un equilibrio sottile fra la responsabilità primaria dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) e il potere di vigilanza delle Autorità Competenti. Per anni, la prassi operativa ha interpretato la conformità ai criteri microbiologici del Reg. (CE) n. 2073/2005 come un vero e proprio “porto sicuro”: rispettati i parametri analitici, l’alimento era considerato sicuro e legittimamente immesso sul mercato ai sensi dell’art. 14 Reg. 178/2002.
Tuttavia, la sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2022 (causa C-89/21, Romega) ha incrinato questa certezza, imponendo una riflessione necessaria sulla natura stessa della sicurezza alimentare.
Il caso nasce dalla contestazione, mossa a una società lituana, della presenza di sierotipi di Salmonella diversi da Enteritidis e Typhimurium, gli unici tabellati dal Reg. n. 2073/2005; nello specifico, si rinvenivano Salmonella Kentucky e Infantis.
L’azienda, basandosi sull’art. 14 par. 7 del Reg. 178/2002, che presume sicuri gli alimenti conformi alle disposizioni specifiche, ha invocato la presunzione di sicurezza degli alimenti conformi. La Corte, ribaltando logico l’impostazione tradizionale, ha fatto leva sul combinato disposto con il par. 8: quella presunzione opera «per quanto riguarda gli aspetti contemplati» dalla disciplina specifica, con la conseguenza che la riserva consente alle Autorità Competenti di disporre il ritiro anche di alimenti formalmente conformi, ove sussistano ragioni obiettive per sospettarne la non sicurezza.
Pochi mesi dopo, la Corte di Giustizia ha consolidato l’orientamento in tema di Listeria (sentenza M.V. Wool, C-51/21).
Ne deriva un duplice ampliamento, sia degli obblighi in capo all’OSA sia dei poteri delle Autorità Competenti.
Da un lato, per l’operatore del settore, l’obbligo di sicurezza si espande oltre il mero dato analitico: l’OSA non è più un esecutore di analisi di laboratorio, ma è tenuto a un monitoraggio costante della letteratura scientifica e dei dati epidemiologici, integrando il piano di autocontrollo in funzione dell’evoluzione del rischio. Un sierotipo oggi non tabellato, se segnalato dalla ricerca come patogeno significativo, può divenire decisivo ai fini del controllo dell’Autorità.
Specularmente, sul fronte della vigilanza, si schiude per le autorità competenti un margine di intervento ampio. La clausola di salvaguardia dell’art. 14, par. 8 da norma residuale diviene fondamento di poteri interdittivi esercitabili anche in presenza di conformità formale, su valutazioni tecniche autonome.
Tale discrezionalità, se non ancorata a criteri oggettivi, rischia di produrre applicazioni disomogenee tra Stati membri, con interrogativi sul versante della libera circolazione delle merci; problemi di certezza del diritto e tensioni con la più cauta prassi ministeriale italiana sui sierotipi “minori”.
In conclusione, sembra delinearsi un nuovo equilibrio: la responsabilità dell’OSA trasla dal prodotto finito al più vasto terreno della cultura della sicurezza alimentare; il potere delle autorità competenti supera la rigida verifica tabellare.
Il safe harbor microbiologico è ormai un porto imperfetto, che impone agli operatori del settore un presidio attivo e una nuova consapevolezza del rischio.
