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L’iperammortamento sostiene le imprese e porta anche una riduzione delle imposte

Con l'introduzione dell'iperammortamento - un incentivo per gli investimenti in beni strumentali nuovi che rilancia una misura già prevista tra il 2017 e il 2019 - la legge di bilancio 2026, in uno scenario geopolitico complesso e con limitate risorse a disposizione, non ha fatto mancare il sostegno alle imprese. A differenza dei crediti d’imposta…
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Con l’introduzione dell’iperammortamento – un incentivo per gli investimenti in beni strumentali nuovi che rilancia una misura già prevista tra il 2017 e il 2019 – la legge di bilancio 2026, in uno scenario geopolitico complesso e con limitate risorse a disposizione, non ha fatto mancare il sostegno alle imprese.

A differenza dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 in vigore lo scorso anno, l’iperammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo degli investimenti che viene dedotta nella dichiarazione dei redditi dall’imponibile Irpef o Ires, ma che non rileva ai fini Irap. La deduzione è operata durante il periodo di ammortamento fiscale del bene, per cui la fruizione del beneficio sarà tanto più veloce quanto maggiore è il coefficiente di ammortamento del bene agevolato. Ad esempio, per beni con coefficiente di ammortamento del 15% occorreranno poco più di otto anni per completare la fruizione del bonus, mentre per i software ne basteranno solo due.

Per le imprese con esercizio in perdita fiscale, l’iper-ammortamento incrementa il risultato negativo riportabile a nuovo, con conseguente differimento della fruizione del beneficio agli esercizi con imponibile positivo. La maggiorazione del costo riconosciuta è pari al 180% per investimenti di costo fino a 2,5 milioni di euro; per la quota di costo compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro, la maggiorazione è del 100% e si riduce al 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro. Per una società di capitali soggetta a Ires del 24%, l’iperammortamento si traduce in un risparmio d’imposta del 43,20% per investimenti di costo fino a 2,5 milioni di euro, del 24% per la quota di costo compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 12% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

Rispetto ai vecchi crediti d’imposta pari al 20, 10 e 5 per cento in corrispondenza dei medesimi tre scaglioni di costo, il beneficio quindi, nonostante sia fruibile in modo più graduale nel tempo, risulta potenziato nel quantum.

Sono ammesse all’agevolazione le imprese di ogni tipo e dimensione, sia individuali che collettive, comprese le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione (volontaria, giudiziale, o coatta amministrativa), in concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale, destinatarie di sanzioni interdittive ovvero non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’elenco dei beni materiali e immateriali agevolabili è contenuto, rispettivamente, negli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026. Deve trattarsi di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0», che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. A questi, si aggiungono i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Sono agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

L’iperammortamento richiede che i beni siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che siano prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Il vincolo territoriale legato alla produzione dei beni è tuttavia in procinto di essere eliminato, come recentemente annunciato dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo. Una buona notizia sia per l’estensione del perimetro dell’agevolazione a tutti i beni, indipendentemente dalla loro “provenienza” geografica, sia per la semplificazione delle procedure, venendo meno la necessità di dotarsi della specifica attestazione prevista a tal fine dal decreto ministeriale attuativo della disciplina, in attesa di pubblicazione.

A differenza del vecchio iperammortamento in vigore fino al 2019, l’agevolazione non sarà automatica, ma richiederà un articolato sistema di comunicazioni al Gse, che risulta tuttavia in continuità con l’operatività dei vecchi crediti d’imposta. Il Governo ha infatti ormai definitivamente accantonato la stagione degli incentivi “automatici”, a beneficio di strumenti più facilmente monitorabili, in seguito al rinvenimento di truffe per 15 miliardi di euro nel solo settore dei bonus edilizi.

Nel decreto attuativo sono previste ben tre comunicazioni: preventiva, di conferma e di completamento dell’investimento. Si potrebbe provare a ridurre a due le comunicazioni, senza sacrificare gli obiettivi di monitoraggio preventivo della spesa e di acquisizione tempestiva dei dati relativi all’impatto sulla finanza pubblica della misura.

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