A oltre dieci anni dall’incidente, il Tribunale di Bari ha assolto con formula piena «per non aver commesso il fatto» A.L., legale rappresentante e datore di lavoro di un dipendente che, nel 2015, riportò gravissime lesioni a seguito di un infortunio durante le operazioni di lavoro. L’imputato era finito a processo con l’accusa di lesioni personali colpose gravi e di violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo la Procura avrebbe omesso di valutare adeguatamente i rischi connessi alle diverse modalità di carico e scarico delle merci, in relazione ai mezzi utilizzati.
Determinante, però, è risultata la strategia difensiva dell’avvocato Antonio Maria La Scala, che ha sostenuto come l’evento fosse riconducibile esclusivamente a una condotta imprevedibile e del tutto anomala del lavoratore. Una tesi condivisa dal giudice, secondo cui il dipendente avrebbe utilizzato impropriamente un autocarro destinato esclusivamente al trasporto di merci, ponendo in essere una manovra non consentita e priva delle necessarie condizioni di sicurezza. Pur riconoscendo alcune delle violazioni contestate, il Tribunale ha escluso che esse abbiano avuto un’incidenza causale sull’infortunio. La sentenza richiama infatti il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il datore di lavoro non risponde quando il comportamento del lavoratore, per la sua natura eccezionale e imprevedibile, interrompe il nesso causale con l’evento lesivo
