A sedici anni ha conseguito il diploma, al termine del percorso quadriennale, per la “Transizione ecologica e digitale”, dopo una battaglia giudiziaria che ha attraversato il Tar Puglia e il Consiglio di Stato. Una vicenda che mette al centro il diritto alla continuità didattica, i limiti dell’autotutela amministrativa e le responsabilità di un’istituzione scolastica chiamata a correggere un proprio errore senza compromettere il futuro di un’alunna.
La protagonista, la cui identità resta protetta, frequentava dall’anno scolastico 2022-2023 il percorso sperimentale quadriennale dell’istituto Marconi-Hack di Bari. Studentessa con una media del 9,55 al termine del primo quadrimestre del quarto anno, si è vista contestare dalla scuola, soltanto nel settembre 2024, un requisito ritenuto incompatibile con l’indirizzo scelto.
Il nodo riguardava il suo precedente percorso scolastico. Dopo un anno di istruzione familiare e il superamento di un esame di idoneità, la ragazza era stata ammessa direttamente alla seconda classe della scuola primaria nel 2015-2016. Secondo l’istituto, quella abbreviazione, sommata al percorso liceale di quattro anni, avrebbe violato le regole della sperimentazione, che escludono gli studenti già beneficiari di anticipi o riduzioni della durata degli studi. Da qui la decisione di trasferirla d’ufficio, a partire dal settembre 2025, al quarto anno del corso quinquennale ordinario.
Il contenzioso
Una scelta contestata dai genitori, che si sono rivolti al Tar Puglia chiedendo l’annullamento del provvedimento. Respinto il ricorso in primo grado, la famiglia ha proseguito la battaglia davanti al Consiglio di Stato, affidandosi agli avvocati Fiorenzo Calcagnile e Ascanio Amenduni. La vicenda ha conosciuto, anche, una fase cautelare particolarmente delicata. I giudici di Palazzo Spada hanno consentito alla studentessa di proseguire nel percorso quadriennale, rilevando già in quella fase dubbi sulla tempestività dell’intervento della scuola.
In seguito, secondo quanto denunciato dalla difesa, l’esecuzione delle ordinanze sarebbe stata incompleta: il registro elettronico avrebbe continuato a riportare pagella e curriculum nella classe del corso quinquennale, rendendo inaccessibili i dati relativi al percorso effettivamente frequentato.
Il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente, imponendo il ripristino della documentazione scolastica e dell’account della ragazza. Per l’inosservanza dell’ordinanza cautelare è stata inoltre prevista una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo, alle condizioni stabilite dal provvedimento. Nel frattempo, la studentessa ha sostenuto l’esame di Stato, conseguendo il diploma di liceo scientifico quadriennale, opzione TrED, con il voto di 100/100. La sentenza definitiva, pronunciata dalla settima sezione il 22 settembre 2026, ha ora accolto l’appello e annullato gli atti amministrativi contestati, riformando la decisione del Tar.
Il punto decisivo riguarda l’autotutela: l’istituto aveva modificato l’iscrizione a distanza di circa due anni dall’ammissione al percorso sperimentale, superando il termine ordinario di dodici mesi previsto dalla legge per l’annullamento d’ufficio. Per i giudici non era possibile invocare una falsa rappresentazione dei fatti imputabile esclusivamente alla famiglia, tale da giustificare il superamento del termine.
L’errore della scuola
La stessa amministrazione scolastica aveva, infatti, riconosciuto di aver commesso un errore materiale al momento dell’iscrizione. L’elemento ostativo, secondo il Collegio, avrebbe potuto essere individuato attraverso l’esame del fascicolo personale e le verifiche presso la scuola primaria. Una responsabilità almeno concorrente dell’istituto, dunque, che impediva di sottrarsi ai limiti temporali dell’autotutela. Non solo. La sentenza censura anche l’assenza di una concreta valutazione comparativa tra l’interesse pubblico al rispetto delle regole della sperimentazione e quello della minorenne a non vedere interrotto un percorso formativo intrapreso da anni. Una lacuna ritenuta particolarmente significativa proprio per la condizione di minore della studentessa.
Il dispositivo condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 3mila euro, oltre agli eventuali oneri di legge. Resta distinta la questione di un possibile procedimento per danno erariale: un’eventuale iniziativa della Corte dei conti non può essere data per certa e richiederebbe specifici accertamenti sui presupposti della responsabilità amministrativo-contabile. La pronuncia chiude così il contenzioso sull’iscrizione, riconoscendo l’illegittimità degli atti impugnati e tutelando il percorso scolastico completato dalla ragazza. Una vicenda nella quale l’errore iniziale dell’amministrazione e la tardiva correzione hanno rischiato di compromettere un traguardo formativo ormai vicino.
