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Orta Nova, uccisa da Aghilar dopo le minacce: il Tribunale rigetta la richiesta di risarcimento per la morte di Filomena Bruno

Le affermazioni contenute nelle relazioni di servizio dei carabinieri dopo l'omicidio di Filomena Bruno, la 54enne uccisa a Orta Nova (Foggia) dall'ex genero Cristoforo Aghilar la sera del 28 ottobre del 2019, secondo le quali la donna aveva rifiutato la proposta di una sistemazione in casa rifugio, «non risultano smentite, ma si inseriscono, al contrario,…
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Le affermazioni contenute nelle relazioni di servizio dei carabinieri dopo l’omicidio di Filomena Bruno, la 54enne uccisa a Orta Nova (Foggia) dall’ex genero Cristoforo Aghilar la sera del 28 ottobre del 2019, secondo le quali la donna aveva rifiutato la proposta di una sistemazione in casa rifugio, «non risultano smentite, ma si inseriscono, al contrario, in modo del tutto coerente e armonico nel complessivo quadro probatorio».

Lo scrivono i giudici del Tribunale di Bari nella sentenza con cui hanno rigettato la querela di falso incidentale depositata dai familiari della donna nell’ambito del procedimento per risarcimento danni nei confronti dei Ministeri dell’Interno e della Difesa.

Nel procedimento per risarcimento danni, iniziato nel 2020 e tuttora in corso, i familiari ritengono il delitto «causalmente riconducibile a talune condotte omissive dei militari dell’Arma dei Carabinieri». Quello incidentale sulla querela di falso è stato avviato a luglio 2021. Nella querela il legale della famiglia denunciava presunte falsità in due relazioni di servizio risalenti al 30 ottobre 2019, due giorni dopo il delitto, e all’8 maggio 2020.

In particolare, i carabinieri scrivevano che alla donna – dopo le denunce dalla stessa sporte il 26 ottobre per minacce subite – era stato prospettato il collocamento in una struttura protetta ma lei lo aveva rifiutato. I familiari, invece, sostenevano che «nonostante la situazione di concreto e attuale pericolo, i militari intervenuti non adottavano alcuna misura idonea a garantire un’effettiva protezione della vittima».

Secondo i giudici «non può ritenersi intrinsecamente illogica o implausibile la scelta della persona offesa di non aderire a soluzioni di allontanamento, pur a fronte di una situazione di pericolo e di una richiesta di protezione». «Nessun elemento univoco, preciso e concordante – secondo il Tribunale – è stato offerto a dimostrazione della non veridicità dei fatti attestati nelle relazioni di servizio».

«Una sentenza assurda – commenta l’avvocato Sodrio – la vittima non ha mai ricevuto alcuna protezione come invece invocava nelle sue denunce. Questa decisione fa venire meno ogni speranza anche per la causa principale per il risarcimento dei danni. Non ci resta che chiedere l’indennizzo previsto dalla normativa europea per i figli ed i parenti di femminicidio, nella speranza che almeno su questo fronte lo Stato riconosca il diritto dei miei clienti».

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