L’iter istituzionale della nuova legge elettorale segna un passaggio decisivo. Il testo firmato da Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha incassato l’approvazione con modifiche in seconda lettura al Senato e si appresta a tornare al vaglio di Montecitorio per la discussione generale. Il provvedimento introduce un impianto di tipo misto, basato su un modello proporzionale correttivo con premio di maggioranza fisso, obbligo di indicazione formale del candidato presidente del Consiglio, capilista bloccati e preferenze espresse direttamente sulla scheda per i candidati nei collegi. Una trasformazione profonda delle modalità di voto, pensata per coniugare la rappresentatività con la stabilità dell’esecutivo.
Il premio di maggioranza
La struttura normativa prevede l’assegnazione di un numero predeterminato di seggi: 70 alla Camera dei Deputati e 35 al Senato della Repubblica. Per poter accedere al premio, la lista o l’alleanza di liste deve obbligatoriamente raggiungere la soglia del 42 per cento dei consensi espressi in entrambe le Camere. Qualora questa condizione fondamentale non si verifichi, anche soltanto in uno dei due rami del Parlamento, la clausola premiale decade integralmente: di conseguenza, in nessuna delle due Assemblee si assegneranno i seggi extra e l’intero monte parlamentare verrà ripartito secondo il metodo proporzionale puro.
Tetto a forza vincente
I seggi ottenuti a titolo di premio si andranno a sommare a quelli conseguiti dal vincitore attraverso il calcolo proporzionale. Tuttavia, la legge stabilisce una soglia limite invalicabile per evitare un’eccessiva sovrarappresentanza: la quota massima consentita è fissata a 220 seggi alla Camera e a 113 seggi al Senato. Nell’eventualità in cui la sommatoria superi questi limiti matematici, i seggi eccedenti verranno sottratti alla lista o coalizione vincente attingendo dalla quota ad essa spettante per la parte proporzionale. Dal computo del tetto massimo restano invece totalmente esclusi i seggi attribuiti alla circoscrizione Estero, corrispondenti a 8 deputati e 4 senatori.
Capilista bloccati e preferenze
L’ipotesi delle liste interamente bloccate è stata superata: la scheda sarà infatti composta da un capolista bloccato e da una lista sottostante formata da un massimo di sei candidati. Gli elettori avranno la possibilità di esprimere fino a tre preferenze mediante l’apposizione delle apposite crocette sui nominativi prescelti. Per la quota legata all’eventuale premio di maggioranza, i partiti dovranno invece depositare specifiche liste circoscrizionali (il cosiddetto “listone”) che, in presenza di una coalizione, saranno unitarie ed eletto in blocco sulla base degli accordi di vertice tra le forze alleate.

Rappresentanza di genere
Il testo approvato cancella l’alternanza di genere per i capilista, attualmente prevista dalla legge Rosato. Rimane una tutela di tipo formale, consistente nell’obbligo di collocare i candidati complessivi secondo un ordine alternato uomo-donna lungo l’elenco. Poiché la scelta degli eletti (eccezion fatta per il capolista) dipende dai voti di preferenza ricevuti, la norma non garantisce una quota d’accesso certa per le candidate. Analogamente, conserva un carattere generale l’ulteriore vincolo secondo cui, nel totale delle candidature presentate da ciascun contrassegno, nessuno dei due generi potrà superare la percentuale del 60 per cento.
Sbarramenti e premier
Le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi restano confermate al 10 per cento per le coalizioni e al 3 per cento per le liste singole o collegate in un’alleanza. Resta fermo il meccanismo del “ripescaggio” in base al quale la prima lista rimasta esclusa sotto la soglia del 3% all’interno di una coalizione viene comunque salvata. Sul piano della trasparenza della leadership, viene introdotto l’obbligo per i partiti di indicare nel programma depositato il nome e il cognome del candidato propostosi per la guida del Governo, il quale deve essere univoco per le coalizioni; l’assenza del nominativo comporta l’inammissibilità della lista, anche se il nome del premier non apparirà sulla scheda.
Raccolta firme e nuovi partiti
L’eliminazione della clausola anti-frammentazione fa sì che anche i consensi delle forze sotto l’1% concorrano ad alimentare la cifra totale di coalizione utile al premio di maggioranza. Parallelamente, si inaspriscono i criteri per la presentazione delle liste: le formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere circa 450mila sottoscrizioni totali (almeno 6mila per ogni collegio). Un regime derogatorio transitorio esenta dalla raccolta le forze costituite in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro il 31 dicembre 2025 (come Azione, AVS e Noi Moderati). Per i soggetti che avranno un gruppo o una componente al momento della convocazione dei comizi, l’obbligo scende invece a 1.500 firme per collegio.
Eletti e fuori sede
Chiunque si candidi nella lista circoscrizionale del premio dovrà essere contestualmente capolista in almeno un collegio plurinominale, fermo restando il limite di cinque pluricandidature complessive. Per l’Estero le ripartizioni scendono da quattro a due alla Camera (Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide) e a una sola per il Senato, mantenendo ferma la quota di 500 firme per la presentazione. Infine, si introduce una norma attesa per i lavoratori e studenti fuori sede: chi risiede temporaneamente in altra regione da almeno 9 mesi potrà votare nel comune di domicilio, previa domanda annuale. Tale diritto viene esteso anche ai malati in terapia, ai loro caregiver e ai familiari di minori in cura lontani da casa.
