Il mancato smaltimento di 340 prodotti scaduti da diversi mesi, unito ai ritardi accumulati nella redazione degli inventari di filiale, giustifica il licenziamento disciplinare senza preavviso a carico della gestrice di un punto vendita appartenente a una nota catena di supermercati discount. La Corte d’appello di Venezia ha ravvisato nella condotta della lavoratrice una violazione reiterata e sistematica degli obblighi contrattuali previsti dall’articolo 17, commi 1° e 2°, del contratto collettivo nazionale di settore, confermando la piena legittimità del recesso aziendale per grave inadempimento già sancita nel giudizio di primo grado.
La decisione del giudizio d’appello sulle prassi di filiale
Nel confermare la sentenza di primo grado, i giudici d’appello hanno evidenziato come non fosse verosimile che la dipendente, forte di un’elevata anzianità aziendale pari a 27 anni complessivi (di cui 20 con mansioni di direttrice di filiale), ignorasse le procedure di base in materia di controllo delle scadenze e di eliminazione della merce deteriorate. La Corte ha ritenuto «altamente probabile che ella, secondo la contestazione di addebito disciplinare… abbia volutamente omesso il tempestivo smaltimento della merce perché attraverso questo meccanismo avrebbe aumentato le probabilità di raggiungimento degli obiettivi previsti per l’erogazione di premi ai gestori di punti vendita», un quadro indiziario supportato in sede processuale anche dalle deposizioni testimoniali.
I magistrati veneziani hanno inoltre precisato che la sistematica inosservanza delle direttive interne, quand’anche fosse stata generata da semplice negligenza piuttosto che dalla volontà di centrare i budget, «è di per sé sola di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da giustificare il licenziamento per giusta causa, non rientrando nella previsione di una sanzione conservativa nel sistema disciplinare del Ccnl», il quale limita le sanzioni pecuniarie come la multa ai soli casi di colpa lieve e non di negligenza grave.
Il verdetto della Cassazione e il rigetto dell’ipotesi discriminatoria
La vicenda si è conclusa con l’ordinanza numero 25231/2026 depositata dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso della lavoratrice confermando la piena legittimità del licenziamento. Gli ermellini hanno affrontato anche il motivo di impugnazione relativo alla presunta natura discriminatoria del provvedimento espulsivo, sollevato dalla donna in quanto madre di due figli con disabilità: a questo proposito i giudici di legittimità hanno rilevato come «la Corte d’appello … ha escluso, con accertamento di merito non efficacemente censurato, che fossero allegati e dimostrati elementi idonei a fondare una presunzione di discriminazione collega alla condizione familiare della ricorrente».
