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Pandoro-gate, Chiara Ferragni e altri due prosciolti per assenza di querele

Non è stata un’assoluzione nel merito dettata da una cristallina innocenza, ma un proscioglimento tecnico dovuto alla mancanza di querele. Le motivazioni depositate dal giudice sul caso del "Pandoro Pink Christmas" e delle uova di Pasqua chiariscono il perimetro legale della sentenza dello scorso 14 gennaio: Chiara Ferragni e i co-imputati (Fabio Damato e Francesco…
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Credits: Ansa

Non è stata un’assoluzione nel merito dettata da una cristallina innocenza, ma un proscioglimento tecnico dovuto alla mancanza di querele. Le motivazioni depositate dal giudice sul caso del “Pandoro Pink Christmas” e delle uova di Pasqua chiariscono il perimetro legale della sentenza dello scorso 14 gennaio: Chiara Ferragni e i co-imputati (Fabio Damato e Francesco Cannillo) escono dal processo non perché il fatto non sussista in modo manifesto, ma perché l’azione penale non poteva più proseguire.

Il nodo dell’Articolo 129

Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 129, comma 2, del Codice di procedura penale. La norma impone al giudice di assolvere nel merito solo quando l’innocenza dell’imputato risulta “evidente” dagli atti. Nel caso dell’influencer, tuttavia, il giudice ha rilevato che non esisteva un quadro probatorio tale da imporre una simile formula. A pesare sono stati i provvedimenti dell’Antitrust (AGCM), che descrivono una pubblicità ingannevole la cui natura “decettiva” non può essere esclusa a prima vista.

L’assenza di querela e il “non luogo a procedere”

L’«arcano» che ha diviso l’opinione pubblica si risolve in un tecnicismo procedurale. Il tribunale ha escluso l’aggravante della minorata difesa dei consumatori online, che avrebbe reso la truffa procedibile d’ufficio. Senza questa aggravante, il reato può essere perseguito solo se esiste una querela di parte.

Poiché il Codacons ha ritirato la propria querela, il reato si è estinto. Il giudice, dunque, non ha potuto (né dovuto) approfondire se quei post e quei comunicati costituissero effettivamente “artifici e raggiri” o se le tesi difensive fossero fondate. In assenza di una “lampante” innocenza, la legge impone di dare prevalenza alla causa estintiva del reato.

Si chiude così la vicenda giudiziaria: un non luogo a procedere che mette la parola fine alle indagini senza però trasformarsi in una patente di totale estraneità ai fatti contestati.

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