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La scuola diventi ascolto del pensiero dei minori

La Comunità Educante, tra i suoi compiti essenziali, ha, senza dubbio alcuno, quello di ascoltare il minore, al fine di individuare zone di criticità, sulle quali intervenire in maniera strategicamente adeguata. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 395 del decreto legislativo 297/94, il docente, figura apicale nell’attività di osservazione e ascolto, nell’ambito di un gruppo classe, deve essere, al contempo, facilitatore, orientatore, costruttore di conoscenza e valutatore. Tale statuizione , analizzata in modalità poliprospettica, declina il ruolo dell’insegnante facendolo traslare da mero trasmettitore di conoscenza a ricercatore e critico della cultura. Di guisa, la funzione docente non si limita all’aspetto cognitivo, ma include anche la formazione della personalità degli studenti, con particolare attenzione all’aspetto critico e alla capacità di pensiero indipendente.

Nell’espletamento del compito, l’ascolto, unitamente alla osservazione, costituisce attività fondamentale per la crescita culturale e, non, del discente, al fine di oltrepassare criticità che ne possano impedire lo sviluppo. Talvolta, il docente deve essere sapientemente in grado di decifrare il rumore del silenzio, in quanto, nella sordità della parola, possono emergere disagio e fragilità, che devono essere fronteggiati attraverso azioni strategiche condivise, in alleanza educativa, con le famiglie. L’art. 2048 del Codice civile, in tal senso, declina, in maniera ermeneutica, la precitata corresponsabilità del precettore e del genitore, oltrepassando la limitazione del principio della partizione di competenza. Tale disposizione è confermata, altresì, dalla sottoscrizione contestuale del Patto di Corresponsabilità.

Coloro che risultano titolari della potestà genitoriale non possono sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni conferenti, in quanto le precitate non rappresentano una facoltà opzionale, ma hanno una cogenza in fatto e in diritto, le cui colpevoli trasgressioni costituiscono illecito perseguibile.

Tuttavia in alcuni situazioni estreme tale alleanza educativa viene compromessa per l’assenza della famiglia, dovuta a causa di forza maggiore come, a titolo esemplificativo, per i discenti figli di genitori ristretti, in regime di carcerazione o come nel caso dei minori stranieri non accompagnati.

In questi casi l’interlocuzione avviene per il tramite di tutori legali, nominati all’uopo dall’autorità giudiziaria, che costituiscono, però, riferimento parziale e non totalitario, in quanto, talvolta, l’aspetto emotivo ed empatico soggiace alla razionalità estrema dell’espletamento dell’incarico professionale.

(1- continua)

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