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Deforestazione zero, la conformità nei contratti prima che il calendario degli adempimenti

L’EUDR non vincola la micro-impresa fino al 30 giugno 2027 e concede alle medio-grandi tempo. Ma il regolamento non è un adempimento a scadenza

Deforestazione zero, la conformità nei contratti prima che il calendario degli adempimenti

Questionari, dichiarazioni di origine, richieste di tracciatura. Arrivano dai clienti e arrivano ad aziende che sulla carta non sarebbero ancora obbligate. L’EUDR non vincola la micro-impresa fino al 30 giugno 2027 e concede alle medio-grandi tempo fino al 30 dicembre 2026. Ma il regolamento sulla deforestazione zero non è un adempimento a scadenza. Lavora su due piani. Dentro l’azienda, procedure interne stabili; fuori, rapporti contrattuali di filiera. Due cantieri da aprire subito, non a ridosso della scadenza.

Il primo fronte è interno. L’articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/1115 chiede un sistema di dovuta diligenza, definito come quadro di misure e procedure idoneo a garantire la conformità: non un atto isolato, ma un meccanismo che funzioni ogni giorno. Raccolta delle informazioni, valutazione del rischio e mitigazione formano un ciclo da riesaminare almeno una volta l’anno, con documentazione conservata per cinque anni a disposizione delle autorità. È la logica nota dei sistemi di gestione del rischio, dai modelli ex decreto 231 alle certificazioni qualità: ruoli, deleghe scritte, archivio strutturato, riesame verbalizzato. L’errore tipico è costruire una procedura parallela; quello corretto è innestare la dovuta diligenza sui presìdi che già esistono in azienda.

Sul secondo fronte si decide la partita. L’EUDR si regge sulla filiera: le informazioni risalgono dai fornitori e ridiscendono verso i clienti, con la trasmissione del numero di Dichiarazione di dovuta diligenza prevista dall’articolo 4, paragrafo 9. Lo strumento che rende esigibili questi flussi è il contratto. Condizioni generali, contratti quadro e ordini ricorrenti vanno riscritti attorno a un nucleo di clausole: garanzie del fornitore su origine e legalità, consegna documentale come condizione di pagamento, obbligo di trasmissione del numero DDS, diritto di audit, clausola risolutiva espressa e, per le forniture extra-UE, legge applicabile e foro convenuto.

Da qui l’effetto trascinamento. Perimetro formale e perimetro effettivo non coincidono. La micro-impresa esonerata fino al 30 giugno 2027 fornisce già oggi un cliente che entra in obbligo il 30 dicembre 2026, e da quel cliente arriveranno dati e dichiarazioni con largo anticipo. I codici fornitori delle grandi catene incorporano già clausole EUDR-compatibili a prescindere dallo status del partner. La conformità diventa requisito di fornitura prima di essere obbligo diretto. La scadenza che conta non è quella del calendario europeo: è quella del contratto.

Resta un ultimo punto, di metodo. L’EUDR non è un corpus chiuso: si stratifica con atti delegati, atti di esecuzione, FAQ e linee guida, come mostrano il pacchetto del 4 maggio 2026 e il progetto di atto delegato in consultazione. Trattarlo come progetto a termine espone al rischio di non conformità sopravvenuta. Procedure e modelli contrattuali vanno tenuti in revisione, con scadenze fissate in agenda. Tutto il resto, prima o poi, lo chiede un cliente.