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Concordato preventivo 2025-2026, ecco disciplina normativa e requisiti

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta un importante strumento introdotto dalla riforma fiscale contenuta nel decreto legislativo 13/2024, con l’obiettivo di incentivare l’adempimento volontario dei contribuenti e assicurare maggiore trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 81/2025 hanno ridefinito diversi aspetti chiave del CPB, con efficacia per il biennio…
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Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) rappresenta un importante strumento introdotto dalla riforma fiscale contenuta nel decreto legislativo 13/2024, con l’obiettivo di incentivare l’adempimento volontario dei contribuenti e assicurare maggiore trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 81/2025 hanno ridefinito diversi aspetti chiave del CPB, con efficacia per il biennio 2025-2026, apportando correzioni e chiarimenti.

Le modifiche

In base alla disciplina vigente, possono accedere al CPB imprese e professionisti che adottano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), consentendo loro di concordare anticipatamente il reddito fiscale sul quale saranno calcolate le imposte per un arco temporale di due anni, indipendentemente dall’effettivo risultato economico. Tale meccanismo mira a rafforzare il dialogo tra contribuente e Fisco e a ridurre l’evasione. Sono ammessi i soggetti che, nell’anno 2024, svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. Al contrario, il legislatore ha espressamente escluso dall’adesione i contribuenti in regime forfetario, in virtù dell’abrogazione del relativo capo normativo operata dall’articolo 7 del D.Lgs. 81/2025. Tale modifica rappresenta un significativo mutamento rispetto alla prima versione del regime, che aveva consentito l’adesione anche a tali soggetti nel biennio 2024-2025. Tra le esclusioni spiccano due ipotesi riguardanti situazioni di partecipazione incrociata tra professionisti e associazioni o società professionali. In particolare, i titolari di reddito da lavoro autonomo che fanno parte di associazioni professionali o società tra professionisti non possono aderire individualmente al CPB qualora l’ente associativo stesso non abbia aderito al regime. L’adesione è impedita all’ente associativo se non hanno aderito tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo nei medesimi periodi d’imposta. Questo meccanismo mira a prevenire discrepanze e arbitraggi fiscali tra soggetti legati da rapporti associativi. Restano altresì escluse dal CPB le attività per cui non sono stati approvati gli ISA, nonché le attività agricole in regime speciale IVA, quelle occasionali e i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, coerentemente con le limitazioni previste dalla normativa sugli ISA.

La decadenza

Per quanto riguarda le cause di decadenza, il contribuente decade qualora non provveda al pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso, non è consentita la rateazione prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, determinando l’applicazione delle ordinarie procedure di recupero delle imposte. Sono altresì causa di decadenza le violazioni gravi quali l’emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa presentazione della dichiarazione, la distruzione o occultamento di scritture contabili e ogni altro comportamento fraudolento. Una precisazione rilevante riguarda la neutralizzazione della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dalla riforma del cuneo fiscale ai fini della determinazione del reddito rilevante per la proposta del CPB. Tale maggiorazione non incide sul calcolo iniziale del reddito concordato, ma può essere dedotta in un momento successivo per la determinazione della base imponibile. Sul piano fiscale, il decreto correttivo ha ridefinito il regime dell’imposta sostitutiva opzionale: qualora il reddito concordato superi di oltre 85mila euro il reddito effettivo dell’anno precedente, sull’eccedenza si applica un’imposta sostitutiva al 43% per i contribuenti IRPEF e al 24% per quelli soggetti a IRES, al fine di evitare un uso distorto del beneficio. In aggiunta, il legislatore ha introdotto soglie differenziate di incremento massimo del reddito concordabile, parametrate al punteggio ISA: un incremento massimo del 10% per punteggi pari a 10, del 15% per valori compresi tra 9 e 10, e del 25% per valori tra 8 e 9. Tali limiti non si applicano se la proposta risulta comunque inferiore ai valori settoriali stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Infine, per i contribuenti che tra il 30 aprile e il 13 giugno 2025 avevano già aderito al CPB per il biennio 2025-2026, permangono le disposizioni precedenti, escluse le novità in tema di imposta sostitutiva e cause di esclusione o decadenza.

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