Due decisioni parallele, a Bari e Palermo, segnano un passaggio rilevante nelle crisi delle reti retail legate al marchio Benetton nel Mezzogiorno. In entrambi i casi, i tribunali hanno omologato le procedure concordatarie respingendo integralmente le opposizioni sollevate dal principale creditore, il gruppo Benetton, riconoscendo la correttezza dell’operato dei professionisti coinvolti e la legittimità dei percorsi di risanamento intrapresi.
Dopo il Tribunale di Palermo anche quello di Bari, con decreto del 23 marzo 2026, ha omologato il concordato del Gruppo Primavera, società nata nel 2019 e attiva nella gestione di punti vendita Benetton in Puglia. La procedura è arrivata al termine di un percorso complesso, avviato dopo il fallimento della composizione negoziata del debito con Benetton Group, guidato da Mario Rubino.
Secondo quanto emerso nel corso della procedura, alla base della crisi vi sarebbero state anche politiche commerciali ritenute particolarmente onerose, che avrebbero inciso sulla sostenibilità economica del gruppo, aggravandone progressivamente la posizione finanziaria e ostacolando i tentativi di rilancio. Un contesto che ha prodotto effetti significativi anche sul territorio, con ricadute occupazionali nei punti vendita coinvolti.
Nel decreto di omologa, i giudici baresi hanno ritenuto il piano conforme ai requisiti di legge, fattibile e non peggiorativo rispetto all’alternativa liquidatoria, riconoscendo una concreta utilità per i creditori. Il piano prevede la liquidazione coordinata degli asset, il pagamento integrale dei crediti privilegiati e una soddisfazione parziale dei chirografari, con tempi di esecuzione stimati in circa sei mesi. Il Tribunale ha inoltre disatteso tutte le eccezioni sollevate dal legale del gruppo Benetton.
Analoga conclusione è stata raggiunta dal Tribunale di Palermo, che ha omologato il concordato semplificato di gruppo del Gruppo Venturato, realtà storica del retail Benetton e Sisley tra Sicilia e Calabria. Anche in questo caso, la Sezione IV ha respinto integralmente le articolate opposizioni del gruppo Benetton, che contestavano l’ammissibilità e la convenienza della procedura.
La decisione palermitana assume rilievo anche sotto il profilo sistemico: il provvedimento chiarisce alcuni nodi di natura fiscale e procedurale, configurandosi come possibile precedente per casi analoghi nel settore della distribuzione organizzata legata a grandi marchi.
Un precedente che guarda oltre Palermo
La pronuncia si inserisce in un quadro più ampio e rappresenta uno dei primi provvedimenti a esaminare in modo organico il concordato semplificato di gruppo, offrendo indicazioni destinate a orientare prassi e interpretazioni per operatori e creditori istituzionali.
In entrambe le vicende, i tribunali hanno riconosciuto la correttezza delle procedure seguite e il lavoro dei professionisti incaricati. Il Gruppo Primavera ed il gruppo Venturato sono stati assistiti dal prof. Elbano de Nuccio, ordinario di Economia aziendale alla LUM di Bari, per gli aspetti finanziari, insieme al team dello studio Lexacta Global Advice: la dott.ssa Laura Genchi per i profili finanziari e fiscali, e gli avvocati Alessandro Ela Oyana, Luigi Ricciardi, Claudia Arena, Dalila Colazzo e Giulia Battocchio per l’assistenza legale.
Le due pronunce, lette congiuntamente, delineano un orientamento giurisprudenziale chiaro: anche in presenza di opposizioni articolate da parte del principale creditore, le procedure concordatarie possono trovare accoglimento quando risultano costruite nel rispetto delle norme e supportate da piani credibili e sostenibili. Un segnale importante per un comparto, quello del retail in franchising, attraversato da profonde trasformazioni e tensioni nei rapporti tra rete distributiva e grandi gruppi industriali.









