Un verdetto articolato, che ridefinisce equilibri contabili e penali, rimodulando gli esiti del primo grado di giudizio per un folto gruppo di imputati, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso che controllava il territorio – secondo l’accusa – al punto da aver indirizzato la processione del santo patrono a passare davanti all’abitazione del boss Buscemi, con relativo inchino della statua di San Rocco, a Valenzano, dove lo stesso risiedeva con la famiglia.
La Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, presieduta dal magistrato Roberto Oliveri del Castillo, ha pronunciato la sentenza di secondo grado che riforma parzialmente la pronuncia emessa dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari nell’ottobre del 2024. Il verdetto di appello traccia un bilancio complesso fatto di parziali assoluzioni, sensibili riduzioni di pena, affermazioni di responsabilità e applicazione del vincolo della continuazione con precedenti condanne passate in giudicato.
La pronuncia della Corte barese interviene su una complessa architettura accusatoria che vedeva alla sbarra quindici figure, le cui posizioni processuali sono state minuziosamente rianalizzate dal collegio di secondo grado. L’impianto della decisione riflette l’applicazione dei criteri normativi legati al reato continuato, un istituto che ha permesso di rideterminare la sanzione finale per diversi posizioni chiave, accorpando le pene con precedenti procedimenti giunti a sentenza irrevocabile.
Tra i profili di maggiore rilievo sanzionatorio figura quello di Salvatore Buscemi. Per la sua posizione, i giudici d’appello hanno riconosciuto la continuazione tra le condotte giudicate nel processo di primo grado e quelle oggetto di una precedente decisione della Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Bari, risalente al dicembre 2021 e divenuta definitiva nell’ottobre 2023. Individuato il reato più grave in quello ascritto al capo 31 della sentenza impugnata, il collegio ha rideterminato la pena complessiva unificata nell’ipotesi finale di 20 anni di reclusione.
A carico di Buscemi è stata inoltre disposta la condanna al ristoro delle spese processuali sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile costituita, Leonardo D’Addabbo, liquidate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge e al rimborso forfettario delle spese generali.
Rimodulazioni significative hanno interessato anche i fratelli Alessandro e Ottavio Di Cillo. Per quest’ultimo la Corte ha disposto un ridimensionamento del quantitativo sanzionatorio, fissando la pena finale in 18 anni di reclusione. Per Alessandro Di Cillo si è assistito invece a un proscioglimento nel merito per uno dei capi d’imputazione: i giudici lo hanno assolto dal reato contestato al capo 28 «perché il fatto non sussiste», rideterminando la sanzione residua in 3 anni di reclusione e 3.200 euro di multa. Esito opposto per la medesima contestazione riguardante Michele Terlizzi: in questo caso la Corte ha confermato la sussistenza dell’illecito al capo 28, rideterminando la pena a suo carico in 9 anni e 8 mesi di reclusione.
Il riconoscimento del vincolo della continuazione con precedenti giudicati ha guidato il ricalcolo delle sanzioni per altri imputati del dibattimento. Per Alessandro Speziga, i giudici hanno unificato la condanna con quella pronunciata dal Tribunale di Bari nel febbraio 2019 e divenuta irrevocabile nel 2023: la pena finale rideterminata ammonta a 10 anni e 4 mesi di reclusione. Analogamente, per Davide Russo la continuazione con una sentenza della Seconda Sezione Penale d’Appello del maggio 2019 ha portato la sanzione complessiva a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Per Giovanni Pasca, l’accorpamento con una decisione emessa nel giugno 2021 ha fissato la pena finale in 9 anni di reclusione.
Sul fronte delle assoluzioni nel merito, la Corte ha rivisto la posizione di Giuseppe Di Lorenzo in relazione alla contestazione principale. Di Lorenzo è stato prosciolto dal reato di cui al capo 1 – così come riqualificato nel giudizio di primo grado – «perché il fatto non sussiste». A seguito dell’assoluzione da tale imputazione, la pena residua è stata rideterminata in 3 anni di reclusione, con la contestuale revoca delle pene accessorie che erano state applicate in precedenza.Per la restante parte della compagine processuale, la Corte di Appello di Bari ha disposto la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza emessa dal GUP nell’ottobre 2024. Resta dunque immutato il quadro sanzionatorio per Vito De Caro, Filippo Esposito, Danilo Fusco, Erasmo Labarile, Pasquale Mangino, Matteo Radogna e Luca Ventrella.
Tali imputati sono stati contestualmente condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali maturate nel presente grado di giudizio.La complessa stesura delle motivazioni richiederà il tempo previsto dal codice di rito: la Corte ha infatti indicato in novanta giorni il termine per il deposito dell’articolata sentenza. Contestualmente, applicando le disposizioni di legge in materia di custodia cautelare, il presidente Oliveri del Castillo ha disposto la sospensione dei termini di fase per un periodo corrispondente, garantendo la tenuta delle misure in essere nelle more del deposito della decisione.
