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Taranto, il dubbio sull’ex Ilva: fermare gli impianti o mantenerli in “pre-riscaldo”

Spegnere l’altoforno non vuol dire interrompere solo la produzione ma comporta una complessa gestione termica degli impianti

Taranto, il dubbio sull’ex Ilva: fermare gli impianti o mantenerli in “pre-riscaldo”
Lo stabilimento ex Ilva di Taranto

Non è soltanto una questione di interruttori da abbassare. Dietro la parola “spegnimento”, nel caso dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, c’è una complessa sequenza termica e impiantistica.

L’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Milano ha respinto la nuova richiesta di sospensione del decreto sul fermo produttivo fotografa, senza però risolverlo, anche questo delicato problema tecnico. Le società in amministrazione straordinaria hanno sostenuto che l’alternativa allo spegnimento completo potesse essere il mantenimento degli impianti in “pre-riscaldo”. Non una prosecuzione della produzione, dunque, ma un assetto termico destinato, secondo la prospettazione delle ricorrenti, a conservare condizioni compatibili con un eventuale futuro riavvio.

Il punto più delicato riguarda il progressivo raffreddamento degli impianti. Nell’ordinanza si fa riferimento alle componenti considerate “sensibili”, individuate soprattutto nei materiali refrattari. Secondo quanto sostenuto dalle società, il raffreddamento naturale potrebbe provocare un deterioramento progressivo e, oltre determinate condizioni, non reversibile.

Da qui l’argomento secondo cui mantenere una temperatura controllata potrebbe evitare o limitare il degrado e rendere meno complessa la successiva rimessa in temperatura. Il problema non finisce qui. Le ricorrenti hanno collegato allo spegnimento anche la necessità, in caso di futura ripartenza, di interventi di ripristino descritti come molto onerosi e lunghi, oltre a possibili criticità per la sicurezza del personale durante le operazioni di riavvio. Ma c’è un elemento decisivo: la Corte non afferma che questi effetti si verificheranno necessariamente. Non certifica l’irreversibilità del danno ai refrattari e non stabilisce che il pre-riscaldo sia tecnicamente indispensabile. Riporta le argomentazioni delle parti e, soprattutto, prende atto che al momento dell’udienza l’attività produttiva era già in fase di sospensione.

Il vero limite della decisione è quindi anche tecnico-processuale: stabilire quale modalità utilizzare per fermare gli impianti — spegnimento completo o mantenimento in assetto termico — non spettava alla Corte nel procedimento cautelare esaminato. Il giudizio doveva limitarsi a stabilire se l’esecuzione del provvedimento potesse provocare un danno grave e irreparabile. Resta così sul tavolo, oltre il verdetto, una questione eminentemente industriale: come si ferma un grande impianto siderurgico senza compromettere la possibilità di riaccenderlo?