Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso cautelare proposto da una ostetrica di Taranto contro il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione deciso in seguito all’accertamento del suo inadempimento all’obbligo vaccinale.
«Appaiono manifestamente infondate – è detto nel provvedimento del Tar – tutte le censure formulate e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente». In particolare, l’ostetrica aveva impugnato dinanzi al tribunale amministrativo la delibera di sospensione ritenendola affetta da vizi di incostituzionalità, oltre che illegittima nel merito, anche a seguito della cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza. La stessa, inoltre, chiedeva che fosse disposto in suo favore un risarcimento danni.
L’Ordine delle Ostetriche-Professione Ostetrica della provincia di Taranto, costituito in giudizio dagli avvocati Luca Bosco e Annachiara Vimborsati, ha invece rivendicato la correttezza del proprio operato, evidenziando come la cessazione dello stato di emergenza non avesse fatto venir meno l’obbligo vaccinale per il personale esercente professioni sanitarie, prorogato sino al 31 dicembre dal decreto “Riaperture”. I difensori dell’Ordine professionale, si evidenzia in una nota, hanno rilevato «come la scelta di non sottoporsi a vaccinazione da parte della sanitaria ricorrente non fosse dettata da alcuna ragione di tipo medico-terapeutico, ma fosse una libera determinazione».