L’ex Ilva di Taranto dovrà avviare le procedure per fermare la produzione dell’area a caldo a partire dal 26 agosto prossimo ed entro un tempo massimo di 90 giorni a decorrere da quella data. Alla base della decisione dei giudici della Corte d’Appello di Milano c’è la contestazione delle parti ricorrenti (diversi gruppi cittadini della città ionica e dalle associazioni di categoria e dalla Regione Puglia) per la produzione di polveri sottili e la presenza di amianto.
Nonostante il provvedimento di fermo, il fronte dei ricorrenti – guidato da un gruppo di cittadini tarantini e sostenuto da Codacons, Gruppo di Intervento Giuridico, dalla Regione Puglia e dal pool legale degli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano – ha espresso forte insoddisfazione, impugnando la decisione e chiedendo misure ancora più severe: lo stop immediato delle lavorazioni nell’area a caldo (con un termine tecnico massimo di 60 giorni per lo spegnimento in sicurezza), contestando la concessione di un’ulteriore dilazione al 26 agosto 2026 ritenuta una proroga ingiustificata
I giudici hanno ritenuto non conformi diverse prescrizioni della nuova Aia 2025 rispetto ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CgUe) nella storica sentenza del 25 giugno 2024. Il Tribunale ha quindi esercitato il potere di disapplicare le disposizioni amministrative e nazionali ritenute illegittime, giudicando che l’attuale assetto produttivo esponga la popolazione a un rischio non più tollerabile senza precisi e stringenti vincoli temporali di risanamento. Tuttavia, è previsto un meccanismo per la ripresa: la rimozione integrale dell’amianto ancora presente negli impianti e l’adozione di misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza che, secondo le normative attuali non può superare la quota di 6 milioni di tonnellate l’anno.
