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Ex Ilva, 50 milioni di euro per garantire la continuità produttiva: l’emendamento al decreto

In commissione Industria del Senato è stato presentato un emendamento al decreto legge ex Ilva che prevede un finanziamento di massimo 50 milioni di euro per garantire la prosecuzione dell’attività produttiva nel caso in cui la cessione non avvenga entro il 30 gennaio 2026.

L’emendamento è stato presentato dal relatore Salvo Pogliese (FdI) al decreto all’esame della commissione Industria.

«Nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso di Ilva spa e Acciaierie d’Italia spa, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026 – si legge nell’emendamento – con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, può erogarsi un finanziamento a titolo oneroso in favore di Ilva spa sino a un massimo di 50 milioni di euro, in una o più soluzioni».

La richiesta di finanziamento, si legge nell’emendamento, «è avanzata dall’organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali».

Ilva in amministrazione straordinaria «può procedere direttamente all’utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell’organo commissariale, ad Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria».

Sul finanziamento è applicato «il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed è restituito entro sei mesi dall’erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione».

Qualora le risorse ricavate dalla cessione fossero insufficienti, risponde dell’obbligo di restituzione «in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale all’esito della procedura di cessione, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura».

L’erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea, precisa l’emendamento.

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