Sul personale dirigente della scuola e, di conseguenza, sul dimensionamento scolastico decide lo Stato.
È, in sintesi, quanto ha stabilito la Corte costituzionale rigettando i ricorsi presentati dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, che hanno impugnato, lamentandone l’incidenza sul dimensionamento della rete scolastica di competenza delle Regioni, varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa rende noto che la Corte costituzionale ha bocciato i ricorsi ritenendo che, pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della istruzione, siano prevalenti le competenze statali riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato – venendo in rilievo personale statale -, le norme generali sull’istruzione, il coordinamento della finanza pubblica.
Del resto, la normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici.
In relazione alla sola impugnazione regionale che chiedeva l’introduzione di una intesa al fine del riparto delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 558, della stessa legge, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma solo nella parte in cui non prevede l’acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata.