Ricorsi collettivi al Tar Puglia. Così il mondo della sanità, sia pure suddiviso in settori di intervento, si mobilita contro la delibera della Giunta regionale con cui, il 22 dicembre scorso, sono state stabilite “le prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale dal parte delle strutture sanitarie accreditate”.
Una delibera che, superando lo stato di criticità indotto dalla pandemia, introduce delle modifiche ai tetti di spesa e alla valorizzazione di alcune figure professionali. Tra queste, quelle che hanno compiuto il 70esimo anno d’età, tornate in auge durante l’emergenza (diventata cronica) degli ultimi anni e ora non più un criterio di cui tenere presente, secondo la delibera regionale, nella distribuzione dei budget.
È questo che accomuna i numerosi ricorsi collettivi, presentati al Tar nei mesi scorsi e dai giudici amministrativi della seconda sezione, entrambi respinti. C’è quello dei laboratori di analisi: dieci quelli che si sono rivolti a un team di legali, dodici in un altro caso, costituendosi contro la Regione Puglia per l’annullamento della delibera “incriminata”, nella parte in cui viene disapplicata “la valorizzazione nelle griglie delle figure professionali ultrasettantenni”. Ma non solo: i dieci laboratori si mobilitano contro un’altra parte, e cioè quella in cui si chiarisce che i laboratori che “si evolvono o si sono già evoluti verso il modello B1” mantengano lo stesso tetto di spesa dell’anno scorso.
Stesso motivo di doglianza, e cioè la mancata valorizzazione degli over 70, è riportato da 17 centri medici ondontoiatrici di tutta la regione e dall’associazione Odontoiatri salentini accreditati, nel loro ricorso. Entrambi sono stati discussi dai giudici del Tribunale amministrativo regionale, e respinti. Secondo i magistrati (estensore Lorenzo Ieva, presidente Orazio Ciliberti), “l’inserimento nella griglia di valutazione del fattore che valorizza le figure professionali, che hanno compiuto il 70° anno d’età, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è stato ora escluso ora impiegato, a seconda delle necessità apprezzate in concreto”.
In ogni caso, fanno ancora notare, si tratta di “questioni economiche inerenti la misura del budget assegnabile ad ogni struttura e, attualmente, non risulta adottato alcun atto applicativo”. Non vi sarebbe, in sostanza, alcuna necessità di procedere con l’annullamento della delibera.
Ai laboratori di analisi aggiungono un’altra motivazione, in risposta al punto del criterio della “spesa storica”: si tratta, spiegano i giudici, di un criterio usato come strumento “transitorio per governare il passaggio dei laboratori di analisi attivi verso i nuovi modelli organizzativi, come imposto dalla normativa vigente in materia, che comportano la concentrazione e/o la fusione degli stessi in macro laboratori., talché il riferimento ai volumi di attività trascorsi appare un ineludibile punto di partenza”.