Recentemente la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta su una questione non poco
problematica che portava l’Inps a rifiutare la pensione di reversibilità a quei coniugi ai
quali era stato riconosciuto nel corso del processo di divorzio non ancora terminato un
assegno di mantenimento provvisorio.
Non essendo ancora terminato il giudizio di divorzio con sentenza, questo assegno non
aveva ancora la qualifica di assegno divorzile e per l’INPS il diritto non esisteva.
Pertanto, se nelle more del processo di divorzio il coniuge obbligato al pagamento
dell’assegno provvisorio moriva, il superstite che percepiva lo stesso si vedeva rifiutare
dall’Inps la pensione di reversibilità.
Non poteva nemmeno proseguire il giudizio per il suo accertamento, essendo stata
dichiarata la cessazione della materia del contendere per la morte della parte e non potendo
essere riassunto nei confronti degli eredi, vista la natura personalissima dell’oggetto del
processo.
Di talchè nessuno gli versava più l’assegno di mantenimento provvisorio e perdeva anche
gli altri diritti, quali la reversibilità, con disastrose conseguenze economiche e di
sopravvivenza stessa per chi solo su quella risorsa poteva contare.
Conseguentemente anche se ci fosse stata una eredità il coniuge che aveva diritto
all’assegno di mantenimento provvisorio non avrebbe potuto richiedere lo stesso a carico
della stessa perché quel processo veniva meno come se non fosse mai esistito.
Quindi si creavano dei problemi enormi per tantissime persone beneficiarie di questi
assegni, coinvolte in cause contro l’Inps, molto rigida sulla questione, per il riconoscimento
dei propri diritti e spesso ridotte sul lastrico.
La Cassazione è intervenuta finalmente sulla questione con un arresto giurisprudenziale da
tempo sollecitato. Si tratta della sentenza n. 20494 del 24/06/2022 delle Sezioni Unite.
Essa dirime il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle sorti del processo nel caso
in cui sia stata emessa una pronuncia parziale sullo status matrimoniale passata in giudicato,
proseguito il giudizio per l’accertamento di an e quantum di assegno divorzile e sia
sopravvenuto il decesso di uno dei coniugi prima di ogni decisione a riguardo.
La Cassazione ha disposto che: “nel caso di pronuncia parziale sul divorzio, quindi sullo
status, con prosecuzione del giudizio ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il
venire meno di un coniuge nel corso del processo non comporta l’improseguibilità dello
stesso. Ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi per giungere
all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso”.
L’interesse alla prosecuzione del giudizio di divorzio, evidenzia la Corte di Cassazione, può
essere fatto anche per cause estranee al processo stesso per conseguire l’assegno periodico a
carico dell’eredità, per costituirsi il presupposto ai fini dell’attribuzione della pensione di
reversibilità, come nel caso di specie portato all’attenzione della Corte, oppure quale
premessa per la quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge.
Il principio stabilito dalle Sezioni Unite è di fondamentale importanza per la serenità dell’ex
coniuge superstite.
Esso mira a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle esigenze primarie della
parte superstite economicamente debole ma anche dei figli della coppia.