La Giunta regionale della Puglia ha approvato ieri lo schema del disegno di legge che dà attuazione alle disposizioni della cosiddetta legge Laricchia, che vieta la nomina di candidati non eletti in Consiglio nei cinque anni successivi alle elezioni, per incarichi in agenzie e aziende partecipate dalla Regione, proposta dall’allora consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Antonella Laricchia. Nei 21 articoli, informa la Regione, si propone l’adeguamento delle singole leggi istitutive di Agenzie e Organismi partecipati nel caso in cui tali leggi prevedano poteri di nomina di sindaci e revisori dei conti in capo alla Giunta e che invece la legge Laricchia ha inteso trasferire al Consiglio regionale.
Quindi, in base alle modifiche previste: la nomina degli organi di revisione e dei collegi sindacali viene effettuata dal Consiglio regionale attingendo all’elenco degli iscritti nel registro dei revisori contabili; si farà una previsione della durata dell’incarico in relazione alle agenzie Arpal ed Arti; l’atto di nomina effettuato dal Consiglio regionale deve prevedere la determinazione dell’ammontare del compenso spettante agli organi di revisione e dei collegi sindacali secondo un criterio di gradualità che tenga conto della dimensione economico-patrimoniale risultante dai documenti di bilancio. Lo Schema di legge prevede inoltre armonizzazioni nelle leggi istitutive di Arpa, Aret/Puglia Promozione, Adisu, Arif, Aress, Asset, Arpal, Arti, Asp, Consorzi Asi, Aip, Consorzi Di Bonifica, Arca, Ente Parco “Lama Balice”.
Da segnalare, perché non previste nella legge Laricchia, alcune proposte. Quella all’articolo 16, consistente nell’indicazione di un termine massimo entro il quale il Consiglio deve provvedere alla designazione o nomina di sua competenza. Con tale proposta la Giunta ha inteso segnalare al Consiglio, che resta sovrano in materia, la necessità di completare in un tempo predeterminato (la proposta è 60 giorni) la procedura di nomina o designazione. Le attività affidate agli organismi di nomina consiliare sono rilevantissime attenendo alla vigilanza e ai controlli, sicché appare opportuno provvedere sollecitamente al loro completamento, con eventuale disciplina di poteri sostitutivi.
Il successivo articolo 18, per favorire il ricambio generazionale e il coinvolgimento di giovani professionisti alla vita e alla gestione degli organi strumentali della Regione, demanda alla Giunta e al Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, l’individuazione di modalità e criteri che favoriscano il ricambio. Infine, l’articolo 19 estende alle agenzie e agli enti strumentali della Regione Puglia l’applicazione delle Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi.










