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Puglia, stretta sull’incremento delle aree per impianti da fonti rinnovabili: via libera al Ddl

La Giunta regionale pugliese approva il disegno di legge sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ma il provvedimento arriva già accompagnato da forti dubbi tecnici e giuridici. Secondo diversi osservatori, infatti, il testo rischia di entrare in rotta di collisione con la normativa nazionale e di stravolgere l’impianto della precedente legge regionale…
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La Giunta regionale pugliese approva il disegno di legge sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ma il provvedimento arriva già accompagnato da forti dubbi tecnici e giuridici.

Secondo diversi osservatori, infatti, il testo rischia di entrare in rotta di collisione con la normativa nazionale e di stravolgere l’impianto della precedente legge regionale firmata da Fabiano Dellinoci, che negli anni aveva rappresentato uno dei principali riferimenti per la regolazione del settore energetico in Puglia.

Il provvedimento, approvato nel pomeriggio dalla Giunta e ora trasmesso al Consiglio regionale, nasce dall’obbligo imposto alle Regioni dall’articolo 11-bis del decreto legislativo 190 del 2024. La norma statale impone di individuare le superfici e le aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, introducendo al tempo stesso un elenco di aree considerate automaticamente compatibili – tra cui zone industriali, portuali, cave dismesse, discariche e aree vicine alla rete autostradale. Le Regioni non possono ridurre queste superfici individuate dallo Stato. Possono però aggiungere ulteriori aree idonee, definendo procedure autorizzative semplificate per gli impianti che vi ricadono. È su questo punto che la Giunta pugliese ha scelto una linea estremamente prudente.

Nel disegno di legge le aree aggiuntive sono ridotte al minimo, nella convinzione che la Puglia sia già una delle regioni con il più alto livello di pressione impiantistica. Tra il 2021 e il 2025 sono stati autorizzati 4.471 megawatt di nuovi impianti, ma solo 1.700 megawatt risultano effettivamente realizzati, con un divario che ha alimentato negli anni una vera e propria bolla autorizzativa. Per questo la Regione ha inserito solo pochi nuovi ambiti: aree entro 350 metri dai data center – ma esclusivamente per l’autoconsumo energetico –, siti nella disponibilità di università e parchi tecnologici, alcune zone retroportuali e poche altre superfici considerate compatibili. Il cuore politico e tecnico della riforma è però nell’articolo 5, che introduce un principio destinato a pesare sulle autorizzazioni future: nelle aree agricole diventa interesse pubblico prevalente la tutela degli ulivi, delle produzioni agroalimentari di qualità e delle coltivazioni biologiche.

Il testo cita esplicitamente le produzioni certificate DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, De.Co. e PAT, stabilendo che la loro salvaguardia debba essere considerata prioritaria nelle valutazioni autorizzative. Una scelta che, nelle intenzioni della Giunta, serve a difendere paesaggio e agricoltura dalla proliferazione di grandi impianti fotovoltaici. Ma che per diversi tecnici rischia di entrare in conflitto con il quadro normativo nazionale, che punta invece ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili. Ulteriori dubbi emergono su un altro passaggio della norma: quello che stabilisce la prevalenza della matrice paesaggistica individuata dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) anche in aree classificate come industriali ma di fatto utilizzate a fini agricoli. Una scelta che potrebbe restringere di fatto gli spazi disponibili per nuovi impianti e che secondo alcune letture giuridiche rischia di ridurre indirettamente le aree idonee individuate dalla normativa statale, con possibili profili di incostituzionalità.

Il provvedimento introduce poi altre novità operative. L’articolo 8 istituisce una consultazione pubblica preventiva per i progetti di impianti rinnovabili, con incontri informativi tra proponenti, Comuni e cittadini. L’articolo 9, invece, punta a colpire il fenomeno degli «sviluppatori», cioè i soggetti che ottengono autorizzazioni per poi rivenderle: entro 60 giorni dal rilascio del titolo dovrà essere presentato un cronoprogramma dei lavori accompagnato da due fideiussioni, pena la decadenza automatica dell’autorizzazione.

Inoltre il tempo massimo per realizzare gli impianti scende da 30 a 18 mesi. Secondo la Giunta si tratta di strumenti necessari per accelerare la realizzazione degli impianti realmente cantierabili e ridurre il divario tra autorizzato e installato. Ma nel mondo delle rinnovabili e tra diversi giuristi il giudizio resta prudente. Il nodo politico e giuridico ora passa al Consiglio regionale, chiamato ad esaminare il testo.

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