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Puglia, «illegittimi» i trasferimenti dei lavoratori dell’Arif: «Dovranno tornare alla sede originaria»

Sono «illegittimi» i trasferimenti disposti per tredici operai dell'Arif, l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia. E ora i lavoratori «devono tornare nella originaria sede di assegnazione». Lo comunica il sindacato Csa Regioni autonomie locali della Città Metropolitana di Bari, rappresentato dall'avvocato Francesco Lovascio, spiegando che il provvedimento è stato disposto dal…
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Sono «illegittimi» i trasferimenti disposti per tredici operai dell’Arif, l’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia. E ora i lavoratori «devono tornare nella originaria sede di assegnazione».

Lo comunica il sindacato Csa Regioni autonomie locali della Città Metropolitana di Bari, rappresentato dall’avvocato Francesco Lovascio, spiegando che il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, accogliendo il ricorso promosso dallo stesso sindacato.

La sentenza, spiega Csa Regioni autonomie locali, «ordina all’Agenzia di rimuovere gli effetti prodotti con il trasferimento e la condanna a pagare 1.614 euro di spese processuali». Quanto all’Arif, «ha scelto di non opporsi alla decisione del giudice».

Gli operai – ricostruisce il sindacato – erano stati trasferiti dalla sede irrigua di Bari Nord senza il preventivo nulla osta sindacale, e adesso devono tornare nella sede di titolarità ricoperta prima del 24 marzo 2025. L’Arif aveva giustificato la scelta – prosegue Csa Regioni – richiamando il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, che prevedeva la rotazione del personale addetto agli impianti irrigui di Bari Nord, inclusi i dirigenti sindacali, come misura anticorruzione.

L’Agenzia ha, inoltre, eccepito, che «la rotazione non comportasse un trasferimento di sede ma un mero trasferimento su pozzi all’interno della stessa sede e che fosse stata fornita adeguata informativa alle organizzazioni sindacali, ma che non vi fosse necessità di nulla osta alcuno». Da parte sua il sindacato ha sostenuto che questa azione configurasse «condotta antisindacale, in quanto contraria alle norme sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi».

Il giudice Salvatore Franco ha ritenuto fondate le ragioni del sindacato e ha sottolineato come la condotta dell’Agenzia «violi l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori e l’articolo 20 del contratto collettivo nazionale quadro».

Carlo Cirasola, coordinatore del Csa per la Puglia e per la Città Metropolitana di Bari, sottolinea che «la sentenza ribadisce l’importanza del rispetto delle prerogative sindacali e la necessità del nulla osta per il trasferimento dei dirigenti sindacali».

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