Il Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 219 della legge di Bilancio della Regione Puglia, approvata a dicembre scorso, che prevede l’obbligo per i sindaci di dimettersi sei mesi prima delle elezioni nel caso in cui intendano candidarsi alle regionali.
Per il governo questa norma viola l’articolo 122 della Costituzione e, in particolare, i «principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto creano una situazione di disparità» prevedendo «un termine molto anticipato» rispetto a quello di presentazione delle candidature (30 giorni prima della votazione) che potrebbe avere ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo comunale.
In più – è specificato – imporrebbe al sindaco interessato alla candidatura regionale di «rinunciare a detto ufficio, senza neppure avere la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verrà successivamente presentata». Quindi comporterebbe «una limitazione dell’esercizio del diritto di elettorato passivo, con non secondarie ripercussioni sulla cessazione anticipata della consiliatura comunale per effetto della rinuncia al mandato da parte del sindaco».
La normativa regionale, in conclusione, «non opera un equo bilanciamento tra interessi dei sindaci di arrivare alla naturale scadenza del mandato, assicurando la continuità amministrativa degli enti stessi e delle comunità locali ad avere un governo stabile e conforme agli esiti dell’ultima consultazione elettorale per tutta la durata della consiliatura».