La legge regionale pugliese che introduce, in via sperimentale, il servizio di psiconcologia per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici non «istituisce una nuova figura professionale» e per questo la Corte costituzionale l’ha dichiarata legittima.
La consulta ha stabilito la «non fondatezza e l’inammissibilità di due questioni» relative alla legge impugnata dal governo.
Nel dettaglio, per i ricorrenti, il provvedimento avrebbe «introdotto una nuova figura professionale, quella dello psiconcologo, non prevista dalla legislazione nazionale, ponendosi in contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione». E avrebbe violato l’articolo «nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica”: la Puglia, infatti, impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, non avrebbe potuto istituire il servizio di psiconcologia, ritenuto extra Lea».
Ma per la Corte, che con la sentenza ha dichiarato la non fondatezza della prima questione di legittimità e l’inammissibilità della seconda, la legge pugliese «si è limitata a introdurre un servizio sperimentale di assistenza psicologica ai pazienti oncologici».
In questo senso non ha «istituito alcun nuovo albo professionale e ha limitato l’erogazione del servizio di assistenza psicoterapeutica ai pazienti oncologici unicamente a psicologi o medici che abbiano conseguito un titolo di specializzazione in psicoterapia all’esito di un corso di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti».
La Consulta spiega che, per altro, «la figura dello psiconcologo è riconosciuta a livello nazionale da un Accordo Stato-Regioni del 2019».
Quanto alla seconda questione di legittimità «è stata dichiarata inammissibile poiché il governo si è limitato ad affermare in modo apodittico che le disposizioni regionali avrebbero violato il Piano di rientro ed i “successivi programmi operativi”, senza illustrare né l’uno né gli altri, mancando al proprio onere motivazionale, da valutare con particolare rigore nei giudizi proposti in via principale».









