Sorgono dubbi circa l’effettiva legittimità costituzionale del decreto “flussi” sull’immigrazione, convertito in legge a dicembre 2024. A sollevarli il consigliere di turno della corte d’appello di Lecce. Stando a quanto si apprende, infatti, con una doppia ordinanza il giudice Giuseppe Biondi avrebbe sospeso il giudizio nei confronti di un cittadino marocchino e un altro tunisino, per i quali la questura di Brindisi avrebbe chiesto la proroga del trattenimento nel Cpr di Restinco.
La legge, di fatto, spostava la competenza di alcune questioni in materia di immigrazione dalle relative sezioni dei tribunali ordinari alle corti d’appello. La legittimità costituzionale della norma, messa in dubbio dal giudice Biondi, riguarderebbe alcuni aspetti come la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza previsti da ogni decreto legge e possibili violazioni dell’articolo 3 della Costituzione italiana, che stabilisce come «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge».
L’ordinanza
A ottobre scorso, la sezione immigrazione del tribunale di Roma aveva bloccato i trattenimenti dei migranti arrivati in Albania, dopodiché il Governo aveva provato a spostare la competenza alle corti d’appello. Nell’ordinanza del consigliere Biondi, invece, è specificato che «l’intervento normativo in questione ha frustrato l’esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei trattenimenti».
Biondi evidenzia inoltre alcune discrepanze anche in materia di difesa, scrivendo di «irragionevole compressione dei diritti difensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile con ricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti». Oltre a esprimere dubbi sulla concordanza tra convalida di richieste di proroga da parte della questura e convalida del mandato di arresto europeo, infine, per il giudice il dl sarebbe stato emesso in mancanza dei casi straordinari di necessità e urgenza richiesti.