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Consiglio regionale della Puglia, 6 ricorsi contro i risultati delle urne: nel mirino attribuzione dei seggi e legge elettorale

Scadono oggi i termini per presentare al Tar della Puglia i ricorsi contro i risultati delle elezioni regionali dello scorso novembre.

Ad oggi, sono sei quelli depositati da Domenico Damascelli (primo dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Bari), Sergio Blasi (primo dei non eletti nel Pd nella circoscrizione di Lecce), Francesca Bottalico (prima dei non eletti nella lista Decaro presidente nella circoscrizione di Bari), Alessandro Lecoci (candidato nella lista Avanti popolari), Lucia Parchitelli (prima dei non eletti nella lista Pd nella circoscrizione di Bari) e Avs per Nichi Vendola e Annagrazia Maraschio.

Damascelli e Blasi contestano l’attribuzione del seggio a ciascuna delle loro liste alla circoscrizione Bat (rispettivamente a beneficio di Andrea Ferri e Giovanni Vurchio) mentre Bottalico si appella contro l’attribuzione del seggio della sua lista nella circoscrizione di Foggia in favore di Giulio Scapato.

Lucia Parchitelli, ricorrente in qualità di candidata e di elettrice, pone un dubbio di costituzionalità della legge elettorale pugliese nella parte in cui stabilisce che il premio di maggioranza preveda l’attribuzione di un massimo di 29 seggi alla coalizione vincente e 21 alla minoranza, anche se il candidato presidente ottiene un numero di preferenze superiore al 40%. Per Parchitelli una corretta ripartizione del premio di maggioranza, in sintonia con la norma nazionale, dovrebbe prevedere 32 seggi alla maggioranza e 19 alla minoranza.

Avs e l’ex consigliere regionale Leoci, invece, contestano il criterio di calcolo della soglia di sbarramento per le liste in coalizione: «Calcolare la percentuale delle liste rapportandola – è la tesi di Avanti popolari – al totale dei voti validi comprensivo anche dei voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione, anziché al totale dei voti di lista, determina un innalzamento sostanziale della soglia di sbarramento, producendo una “soglia reale” superiore a quella formale, con effetti di mancata rappresentanza significativi».

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