Il Governo impugna la legge “salva Consiglio” della Regione Puglia: «Viola la Costituzione»

Alcune disposizioni «in materia di legge elettorale violano l’articolo 126, terzo comma, della Costituzione». È quanto si legge nella delibera del Consiglio dei ministri che, ieri sera, ha stabilito di impugnare l’articolo 96 della legge di bilancio della Regione Puglia approvata il 29 dicembre 2022.

Si tratta della cosiddetta legge “salva Consiglio” che prevede che, qualora il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dovesse dimettersi in anticipo rispetto alla fine della legislatura, il Consiglio regionale resterebbe comunque in carica almeno per altri sei mesi, ai quali si vanno a sommare le settimane necessarie a indire nuove elezioni, per un totale di circa 9-10 mesi in più.

Una norma ribattezzata anche “anti Decaro” perché ostacolerebbe l’eventuale candidatura alla Regione del sindaco di Bari, il cui mandato termina nel 2024, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo alle quali Emiliano potrebbe decidere di partecipare dimettendosi un anno prima rispetto alla naturale fine della legislatura.

«Il dubbio di ragionevolezza circa di tempi di svolgimento delle elezioni e l’assenza di una puntuale disciplina della presa d’atto rischia di generare incertezze in ordine alla durata del periodo entro il quale si deve tornare alle elezioni per ripristinare la funzionalità del circuito di legittimazione popolare che il venire meno del vertice politico della Regione ha interrotto»: sono queste le motivazioni che hanno indotto il Consiglio dei ministri, ieri sera, a impugnare l’articolo 96 della legge della Regione Puglia 32 del 29/12/2022, “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”, «in quanto talune disposizioni in materia di legge elettorale, violano l’articolo 126, terzo comma, della Costituzione».

«Premesso – si legge nel documento di impugnazione – che il termine semestrale per indire e non già per celebrare le nuove elezioni appare presentare aspetti di irragionevolezza in quanto differisce ulteriormente il rinnovo della rappresentanza regionale, la norma appare censurabile per la parte in cui introduce la presa d’atto consiliare da cui decorre il termine di sei mesi per andare ad elezioni».

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