È partita da una denuncia presentata alla Guardia di finanza di Bari, da un appaltatore di una società milanese, l’inchiesta che ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 55 milioni di euro a carico dell’impresa con sede a Milano, del suo rappresentante e di una società controllante, che ha sede in Olanda.
L’ipotesi di reato è di indebita percezione di erogazioni pubbliche per aver beneficiato di risorse non dovute, connesse alla produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici realizzati in provincia di Caserta.
Gli indagati (in totale quattro persone e le due società) avrebbero prodotto dichiarazioni e documenti falsi al Gestore dei servizi energetici (Gse spa) per far risultare la realizzazione e l’entrata in esercizio di tre campi solari di grandi dimensioni in una data precedente al termine ultimo – previsto dalla normativa di settore – per accedere ai benefici del IV Conto energia, un programma di incentivi statali previsto nel decreto ministeriale del 5 maggio 2011.
L’indagine, affidata ai finanzieri baresi, è coordinata dalla Procura di Roma e il decreto di sequestro è stato disposto dal gip di Roma. All’inchiesta ha partecipato anche l’agenzia dell’Unione europea Eurojust.
Secondo gli inquirenti, la condotta della società avrebbe consentito di acquisire accesso diretto alle agevolazioni pubbliche, evitando di vincolarne la percezione «al collocamento utile in graduatorie o a limiti riferiti alle risorse stanziate sul bilancio nazionale», scrive la Guardia di finanza in un comunicato, e di «ottenere il riconoscimento di una tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica superiore a quella spettante in relazione alla data di effettiva entrata in esercizio».
Gli inquirenti ipotizzano anche la responsabilità amministrativa degli enti per la percezione indebita di erogazioni pubbliche, contestata alla società milanese e alla controllante che ha sede in Olanda, «in ragione del fatto che l’illecito è stato commesso anche nell’interesse della società non residente, nonché dell’appurata sostanziale coincidenza degli amministratori delle due entità giuridiche».









