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Gasdotto Tap, ecco perché sono stati assolti gli imputati: «Legittimi gli atti sulla valutazione ambientale»

Il Tribunale di Lecce ha ritenuto legittimi gli atti di assenso disposti in relazione alla «compatibilità paesaggistica» per il progetto per la realizzazione del tratto finale del gasdotto Trans Europe pipeline (Tap) che trasporta il gas dall'Azerbaijan all'Europa. Inoltre, era stata «correttamente compiuta la valutazione, sul piano ambientale e paesaggistico, degli "effetti cumulativi" della globalità…
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Il Tribunale di Lecce ha ritenuto legittimi gli atti di assenso disposti in relazione alla «compatibilità paesaggistica» per il progetto per la realizzazione del tratto finale del gasdotto Trans Europe pipeline (Tap) che trasporta il gas dall’Azerbaijan all’Europa.

Inoltre, era stata «correttamente compiuta la valutazione, sul piano ambientale e paesaggistico, degli “effetti cumulativi” della globalità dell’opera sino alla connessione con la rete nazionale (Tap e Srg-Snam Rete Gas), e degli “impatti ambientali”».

Sono queste le motivazioni con cui, il 12 maggio scorso, i giudici hanno disposto l’assoluzione di 18 imputati finiti a processo per presunte irregolarità nella realizzazione dell’opera. Le accuse erano, a vario titolo, di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia, inquinamento ambientale per lavori di realizzazione del tratto terminale salentino del gasdotto.

Le motivazioni della sentenza sono state depositate l’8 novembre del 2025.

In riferimento all’accusa di danneggiamento collegato all’espianto degli ulivi, il Tribunale ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla società fosse «lecita», perché conforme alle linee guida in materia «relative» alla legge della Regione Puglia numero 14 per la «tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia».

Il giudice, viene evidenziato in una nota «non ha ravvisato la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta di espianto e la morte degli ulivi, tenuto conto della concomitante azione distruttiva del noto batterio Xylella fastidiosa, il cui periodo di incubazione è variabile e non preventivabile, sfuggendo in alcuni casi al controllo degli esami preventivi».

Per quel che riguarda il capo di imputazione relativo all’inquinamento ambientale colposo, il Tribunale ha considerato «la condotta contestata come non connotata di abusività e, soprattutto, ha ritenuto che lo sversamento non fosse connotato da significatività». Non sussistendo il reato «presupposto», ha preso atto della non ricorrenza dell’illecito amministrativo collegato al reato contestato a Tap.

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