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Migranti, la Cassazione sui Paesi sicuri: «Il giudice può disapplicare un decreto»

Spetta «al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri». E dunque il giudice «non può sostituirsi al ministro degli Affari Esteri» né «può annullare con effetti…

Spetta «al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri». E dunque il giudice «non può sostituirsi al ministro degli Affari Esteri» né «può annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale».

Tuttavia il giudice «può valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi sicuri». È quanto afferma una sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione che risponde a un rinvio pregiudiziale del tribunale di Roma del primo luglio scorso.

La sentenza

Il provvedimento fa dunque riferimento alla normativa in vigore prima che il governo approvasse, ad ottobre, il nuovo decreto con la lista sui paesi sicuri e sul quale dovrà pronunciarsi sempre la Cassazione: l’esecutivo ha infatti fatto ricorso contro le mancate convalide dei trattenimenti dei migranti, comprese quelle nei centri in Albania. Nell’udienza che si è tenuta nei giorni scorsi, il Pg ha chiesto di sospendere il giudizio sulla questione in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e i giudici devono depositare la loro decisione. Nell’attesa di capire quale sarà la lettura, i giudici, in riferimento ad un’altra vicenda che riguardava un migrante, hanno comunque indicato dei punti fermi.

I punti fermi

«Nel ribadire che il giudice ordinario è il garante dell’effettività, nel singolo caso concreto al suo esame, dei diritti fondamentali del richiedente asilo», spiega infatti la suprema corte, «è riservata al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri». «Il giudice ordinario – prosegue la Corte – quindi, non può sostituirsi al Ministro degli affari esteri. Non può neppure annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale».

La mossa di Meloni

Intanto la premier Giorgia Meloni, insieme ai primi Ministri danese, Mette Friedriksen, e olandese, Dick Schoof, ha promosso una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative sui migranti. La riunione «si è concentrata sull’esigenza di disporre di un quadro normativo europeo sempre più chiaro ed efficace con, in particolare, il rafforzamento dei concetti di Paese sicuro di origine e Paese terzo sicuro per sostenere le soluzioni innovative, a partire dal modello Italia-Albania e dalla possibile creazione di “returns hubs” in Paesi terzi», ha reso noto Palazzo Chigi.

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