Arriveranno a Brindisi i sette migranti portati venerdì scorso nel centro di Gjader, in Albania, e che dovranno tornare in Italia a seguito della decisione del tribunale di Roma che ha disposto il loro rientro una volta scaduti i termini di trattenimento, ovvero 48 ore, e su cui i giudici hanno sospeso il giudizio.
I sette migranti, egiziani e bengalesi, usciranno dunque dal Cpr in Albania dove sono stati portati dalla nave Libra della Marina militare italiana. Uno di loro era già stato portato a Brindisi dopo l’arrivo nel Paese delle Aquile perché rientrava nella categoria dei vulnerabili per alcuni problemi sanitari.
Ora «in ragione del rinvio pregiudiziale» i giudici di Roma «non si sono pronunciati sulle richieste di convalida», si legge in una nota diffusa dalla presidente della sezione Immigrazione del Tribunale Luciana Sangiovanni, «ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura».
La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha cioè rimesso il caso alla Corte di giustizia europea sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento. Allo scadere dei termini di convalida, dunque, i sette dovranno lasciare il centro di Gjader.
Nella nota del tribunale di Roma si legge che «deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea. Pertanto, ferme le prerogative del legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto – come in qualunque altro settore dell’ordinamento – la corretta applicazione del diritto dell’Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana».
Per i giudici del tribunale di Roma, è «necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania».
Il rinvio pregiudiziale, dice ancora la nota, «è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte» dall’ultimo decreto sui Paesi sicuri «che ha adottato una interpretazione del diritto dell’Unione europea e della sentenza della Cgue del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale, nel quadro della previgente diversa normativa nazionale, nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e ivi trattenute. Tale scelta è stata preferita ad una decisione di autonoma conferma da parte del Tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale».