L’accordo Italia-Albania sui migranti diventa legge. L’Aula del Senato ha infatti dato il via libera definitivo, con 93 sì e 61 voti contrari, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Il provvedimento era già stato approvato dalla Camera.
Il protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 a Roma da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama è composto da 14 articoli e due allegati. Tra i punti principali: accordo di 5 anni rinnovabile tacitamente per altri 5 infatti all’articolo 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all’utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri stabiliti dal presente protocollo. Le aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del protocollo che, come previsto dall’articolo 13, è di cinque anni, salvo che una delle due parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo.
Non più di 3.000 migranti alla volta – All’articolo 4 è scritto che “il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le strutture nelle aree previste sono gestite dalle competenti autorità della parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Le competenti autorità albanesi consentono l’ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane”.
Migranti sbarcati solo da mezzi italiani – Ancora l’articolo 4,, stabilisce che “l’ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.
All’Albania l’onere della sicurezza all’esterno delle strutture – L’articolo 6 prevede che “le competenti autorità della parte albanese assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le aree, che si svolgono nel territorio albanese. Le autorità della parte italiana assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle aree. Le autorità albanesi possono accedere nelle aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità della parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento”.
I costi di soggiorno a carico dell’Italia – I paragrafi 5, 6 e 7 stabiliscono che “le autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all’interno delle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio d’Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall’esito finale. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle aree, le autorità albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall’attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti dalla parte italiana”. In pratica il Bel Paese sosterrà ogni costo necessario all’alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l’assistenza delle autorità albanesi).
Personale italiano non risponde alle autorità albanesi – L’articolo 7 specifica che “le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l’erogazione dell’assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d’Albania. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell’esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese.