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Clienti trasferiti a Isybank, il Garante della privacy multa Intesa Sanpaolo per oltre 17,5 milioni di euro

L’Autorità Garante per la privacy ha sanzionato Intesa Sanpaolo per 17 milioni e 628mila euro «per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti trasferiti, unilateralmente alla controllata al 100% Isybank Spa, banca interamente digitale».

Lo ha annunciato, ieri, la stessa Autorità in una nota. Con il provvedimento «si chiude un’indagine complessa, avviata a seguito di numerose segnalazioni di correntisti», spiega il Garante, parlando di «gravi violazioni emerse nel corso dell’istruttoria».

In particolare, si legge nella nota, «per individuare tra i propri clienti quelli da trasferire nella neo-istituita Isybank, Intesa Sanpaolo ha effettuato, senza un’idonea base giuridica, una profilazione della clientela. In particolare, sono stati selezionati i clienti che presentavano determinate caratteristiche, tra cui: età non superiore a 65 anni, utilizzo abituale dei canali digitali nell’ultimo anno, assenza di prodotti di investimento e disponibilità finanziarie inferiori a una certa soglia. Un’operazione che ha inciso in modo significativo sulla loro posizione, poiché ha comportato il trasferimento dei rapporti a un diverso titolare del trattamento, con conseguente modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e delle modalità operative del conto corrente rispetto a quelle originariamente previste (ad es., attribuzione di un nuovo iban e conseguente necessità di doverlo comunicare a terzi; mancanza di sportelli fisici e accesso esclusivo tramite app)».

Per il Garante «sono risultate altresì carenti le comunicazioni trasmesse ai clienti per informarli di questa operazione – continua la nota -, inviate, per lo più, in coincidenza del periodo estivo, nella sezione archivio dell’app di Intesa Sanpaolo, senza dare loro la necessaria evidenza che la straordinarietà dell’operazione avrebbe richiesto (ad es., attraverso notifiche push o sms). Secondo il Garante, il trattamento effettuato dalla banca con le modalità descritte nel provvedimento risulta illecito, anche perché il cliente non poteva ragionevolmente prevederlo sulla base del contesto e delle informazioni ricevute».

Il Garante della privacy conclude evidenziando che «nel determinare l’importo della sanzione, l’Autorità ha tenuto conto della rilevanza delle violazioni, dell’elevato numero di clienti coinvolti ma anche del carattere colposo delle trasgressioni e della collaborazione prestata dalla banca».

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