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Garlasco, le Camere Penali contro la pubblicazione dei colloqui tra Stasi e i propri legali

Garlasco, le Camere Penali contro la pubblicazione dei colloqui tra Stasi e i propri legali
Alberto Stasi all’esterno del tribunale di Pavia per l’incidente probatorio nell’inchiesta su Andrea Sempio, Pavia (Garlasco), 18 dicembre 2025. ANSA/ PAVIA PRESS/PAOLO TORRES

La diffusione sulla piattaforma Mediaset Infinity dell’audio e della trascrizione di conversazioni tra Alberto Stasi e il suo difensore, il professor Angelo Giarda, apre una questione definita di «straordinaria gravità» sul piano delle garanzie costituzionali. A lanciare l’allarme è l’Unione Camere Penali Italiane (Ucpi), intervenuta con una nota sul caso Garlasco, sottolineando come la pubblicazione di colloqui tra imputato e avvocato rappresenti una violazione del principio di riservatezza del rapporto difensivo.

Secondo i penalisti, nel nostro ordinamento le comunicazioni tra imputato e difensore sono tutelate da una protezione rafforzata, proprio per garantire il diritto di difesa e la libertà del cittadino di consultarsi con il proprio legale in condizioni di piena riservatezza. L’Ucpi richiama l’articolo 103 del codice di procedura penale, che vieta l’intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l’inutilizzabilità dei relativi risultati, salvo i casi previsti dalla legge.

Non solo: le conversazioni tra avvocato e assistito, evidenziano le Camere penali, non possono essere pubblicate neppure dopo la conclusione del procedimento se non risultano utilizzate nel processo o riprodotte in provvedimenti giudiziari. Una norma che, per l’Ucpi, tutela un principio essenziale in uno Stato di diritto: se un cittadino non ha la certezza che il dialogo con il proprio difensore resti protetto, viene compromessa la pienezza stessa del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

L’Unione precisa inoltre che il problema non cambia a seconda del contenuto diffuso. Anche se la conversazione fosse presentata come elemento favorevole alla posizione di Stasi, il nodo resta identico: non è ammissibile trasformare un colloquio difensivo in materiale mediatico senza la volontà dell’interessato e senza che quel contenuto sia entrato formalmente nel processo.

Da qui la richiesta di rimozione immediata dei contenuti da Mediaset Infinity e da qualsiasi altra piattaforma o mezzo di comunicazione che li abbia riprodotti, oltre all’intervento del Garante per la privacy e dell’autorità giudiziaria competente.