È stata dichiarata illegittima l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice srl, che vedeva come socio di maggioranza l‘ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice. Il Tar di Bari ha accolto le tesi della difesa, composta dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Gianluca Ursitti, ritenendo che gli atti del procedimento penale Giù le mani non fossero idonei a sostenere un pericolo di condizionamento mafioso e che, anzi, proprio da questi potesse escludersi tale rischio. Il giudice amministrativo ha rilevato che il pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente è argomentato unicamente sulla base di un episodio risalente al periodo tra il 2021 e il 2023 nell’ambito di una campagna elettorale e di un’attività amministrativa, senza alcun di riscontro sull’attività della società ricorrente.
Il Tar ha inoltre evidenziato che non risulta alcun «interessamento» del soggetto controindicato sulle vicende societarie della Gianni Rotice s.r.l., per cui neanche da tale prospettiva è emerso il rischio di contaminazione criminale. La vicenda ha visto coinvolto l’ex sindaco del Comune di Manfredonia, socio di maggioranza della società, nel contenzioso amministrativo avverso l’interdittiva prefettizia, fondata sostanzialmente su due questioni: da un lato, il coinvolgimento di Rotice nel procedimento giudiziario Giù le mani, dal quale sarebbe emerso un presunto accordo elettorale con un esponente della malavita locale, e dall’altro la parentela acquisita con un soggetto ritenuto controindicato (fratello della sua compagna).
Nella sentenza, a proposito della contestazione di Giù le mani, si legge che «a determinare l’insufficienza istruttoria e motivazionale dell’informativa gravata su tale ambito circostanziale, assume quindi connotazione dirimente il fatto che non risulta evincibile dal provvedimento, neppure in termini indiziari, in che modo si sarebbe realizzato (o si sarebbe potuto realizzare) il condizionamento mafioso dell’azienda, a fronte di un solo, contestato, episodio di contatto. Non è stata delineata un’impresa che si è avvalsa di condizioni di privilegio, così come non sono state fornite indicazioni in merito alla contaminazione che la criminalità mafiosa avrebbe determinato sull’attività dell’impresa istante».









