Con la recente entrata in vigore del decreto ministeriale 132 del 18 settembre scorso si è data attuazione alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili originariamente prevista dall’articolo 29 del decreto legge 19 del 2024. In particolare, a decorrere dal primo ottobre, sono tenuti al possesso della patente a punti – o del documento equivalente per le imprese estere – le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Il Legislatore, inoltre, ha previsto l’esonero dall’ambito applicativo della patente in commento per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (Soa), in classifica pari o superiore alla categoria III, di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 36 del 2023. Con riguardo alla definizione di “cantiere temporaneo o mobile”, la novella normativa rimanda espressamente alle disposizioni contenute nell’articolo 89, comma 1, lett. a) del decreto legilsativo 81 del 2008, nel quale è stabilito che per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X dello stesso decreto. Tuttavia, la definizione di cantiere non è riferita esclusivamente alle costruzioni prettamente edilizie ma alle opere fisse, permanenti o temporanee (in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali).
In proposito, il disposto normativo di cui all’articolo 88, comma 2-bis del decreto legislativo 81 sancisce che le disposizioni del Titolo IV trovano applicazione anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate, successivamente, con decreto del Ministero del Lavoro del 22 luglio 2014. Difatti, tale decreto interministeriale ha indicato le particolari esigenze che caratterizzano l’attività delle opere temporanee tipiche gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla salute e sicurezza e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel Titolo IV del decreto.
Nella definizione di cantiere temporaneo e mobile si intende ricompreso anche il luogo nel quale si volgono le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e di intrattenimento e le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche.
Ciò posto, è lecito ritenere che con l’emanazione del menzionato decreto interministeriale il Legislatore ha inteso applicare le tutele tipiche della cantieristica edile anche al settore dello spettacolo in generale e nelle manifestazioni fieristiche in virtù delle particolari esigenze che ne caratterizzano le opere temporanee. Pertanto, in assenza di uno specifico chiarimento da parte delle autorità competenti, sembrerebbe che l’obbligo del possesso della patente a punti si rivolga anche a tutte le imprese e i professionisti esercenti, tramite cantieri, le attività temporanee nel settore delle manifestazioni fieristiche, negli spettacoli e nei set cinematografici.
I soggetti operanti nel settore dello spettacolo in generale e nelle manifestazioni fieristiche, di conseguenza, dovranno obbligatoriamente essere in possesso della patente a punti per non incorrere nelle sanzioni previste; parimenti, i committenti dovranno evadere l’obbligo della verifica documentale sui detti soggetti tenuti al possesso della patente in commento al fine di evitare le sanzioni di natura pecuniaria.
Vincenzo Castellano e Francesco Cosentino sono dottori commercialisti