La moderata soddisfazione per una legge poco riflettuta dal Governo

La Corte Costituzionale ha fatto sapere di aver preso una decisione sui ricorsi per via principale di 4 regioni avverso la legge Calderoli sull’autonomia differenziata: il risultato, in soldoni, è una sonora bocciatura delle pretese leghiste e nordiste! Più precisamente, la Corte rigetta i ricorsi avverso l’intera legge, ma rileva alcune, pesanti carenze nella legge, ravvisando ben sette profili di incostituzionalità. Bisognerà aspettare qualche settimana per il deposito della sentenza.

Ma si può dire fin d’ora che, come molti “sapevano”, la Corte ha operato a difesa della Costituzione; indicando la corretta interpretazione costituzionale, ha rigettato le pretese di far decidere tutto al governo attraverso semplici Dpcm, riportando tutto nelle mani del Parlamento. Che è sempre stata una richiesta precisa, e un motivo di ricorso, di quanti avversano l’autonomia differenziata, l’oscena secessione dei ricchi. La Corte insiste sul principio di sussidiarietà, cioè l’effettivo vantaggio nel far svolgere una funzione alla Regione invece che allo Stato. Infine, la Corte “picchia duro” sui Lep: non possono essere definiti dal governo; inoltre, i trasferimenti per materie non-Lep non possono riguardare funzioni concernenti diritti civili e sociali; ma, soprattutto, l’individuazione delle risorse da trasferire non può avvenire sulla base della cosiddetta spesa storica, ma solo su costi e fabbisogni standard, e assicurando la quantità di risorse necessarie comunque allo Stato, nonostante la devoluzione. La fretta di Cassese nel chiudere la faccenda Lep; la fretta di Calderoli nel chiudere gli accordi con le regioni su materie non-Lep, non serve a niente, e va .. rifatto tutto da capo.

Nel merito, è bene elencare, sintetizzando l’asciutto e denso documento diramato dall’ufficio stampa della Corte, le principali criticità rilevate, che toccano aspetti centrali della legge, che sono completamente smantellati o pesantemente ridimensionati. In particolare, la Corte ritiene incostituzionali i seguenti aspetti:

  1. La possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge trasferiscano da Stato a Regione intere materie; la Corte ritiene invece che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, in base al principio di sussidiarietà.
  2. Il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei Lep, concernenti i diritti civili e sociali, priva di idonei criteri direttivi, per cui in sostanza la decisione spetta al governo, limitando il ruolo del Parlamento.
  3. La previsione che sia un Dpcm a determinare l’aggiornamento dei Lep.
  4. La determinazione dei Lep con Dpcm sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi per definire i Lep.
  5. La possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito erariale; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che non fossero in grado di assicurare quelle funzioni stesse.
  6. Il non prevedere obbligatoriamente da parte di tutte le regioni, la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con un indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.
  7. L’estensione di alcune norme alle regioni a statuto speciale, che invece devono seguire altre strade.

Che succede ora al referendum? La Cassazione potrebbe ritenere superati i quesiti referendari, alla luce della necessità del Parlamento di riscrivere la legge. Penso che possiamo ritenerci moderatamente soddisfatti; alcune nostre richieste, di principio e di forma, sono state accolte. È stato premiato l’impegno di tanti di noi, è cresciuta e si è diffusa l’informazione su questo obbrobrio. E se qualcuno esulta perché “l’autonomia differenziata è in Costituzione, e si può/deve attuare”, è chiaro che adesso, come in molti giochi da tavolo, si torna alla casella di partenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version