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Quelle indicazioni contraddittorie sul superbonus

L’interpello 26/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto cruciale della disciplina del Superbonus, affrontando il tema delle Cilas dormienti e dei pagamenti utili per superare i limiti alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. L’interpretazione si sviluppa lungo due direttrici: da un lato, amplia il perimetro delle spese considerate utili per derogare al blocco, includendo i pagamenti effettuati dall’appaltatore o subappaltatore nell’ambito di un contratto d’appalto; dall’altro, restringe la definizione di “lavori già effettuati”, escludendo alcune spese che, pur essenziali alla realizzazione dell’intervento, non vengono più considerate parte integrante dello stesso.

Il chiarimento sulla rilevanza dei pagamenti dell’appaltatore è un passaggio chiave nella gestione fiscale degli interventi edilizi. La conferma da parte dell’Agenzia recepisce l’orientamento di alcune Direzioni regionali, stabilendo che il requisito dei “lavori già effettuati” al 30 marzo 2024, necessario per beneficiare della deroga al blocco delle cessioni e dello sconto in fattura, può essere soddisfatto anche quando il pagamento è effettuato non dal committente, ma dall’appaltatore principale o dai subappaltatori per opere eseguite. Il principio si allinea alla logica contrattuale propria degli appalti: nell’ambito di un contratto di appalto, l’esecuzione dei lavori e la loro valorizzazione economica non dipendono esclusivamente dai pagamenti del committente, ma anche da quelli effettuati dall’appaltatore nell’adempimento delle proprie obbligazioni.

Civilisticamente, il fondamento è nell’articolo 1655 del codice civile che definisce l’appalto come il contratto in cui una parte assume, con organizzazione e a proprio rischio, il compimento di un’opera o servizio per un corrispettivo. Di conseguenza, il pagamento da parte dell’appaltatore ai subappaltatori può integrare il requisito del “lavoro effettuato”. Tuttavia, l’Agenzia introduce una restrizione significativa, escludendo dai “lavori già effettuati” una serie di spese che non rientrano più tra gli interventi edilizi in senso stretto: spese professionali per progettazione, direzione lavori, sicurezza e asseverazioni, oneri di urbanizzazione, tasse per l’occupazione del suolo pubblico, installazione di ponteggi e attività preparatorie di cantiere, nonché acquisto di materiali destinati a installazione successiva.

Questa impostazione solleva una questione rilevante, poiché molte attività sono essenziali per l’esecuzione degli interventi. Se è vero che il ponteggio è un’attività propedeutica, è altrettanto vero che senza di esso non sarebbe possibile eseguire lavori su numerosi edifici. Inoltre, escludere l’acquisto di materiali può creare distorsioni, specialmente per infissi, caldaie e pompe di calore. Sebbene l’interpello non affronti espressamente il tema, tale esclusione appare incoerente con la logica dell’appalto, in cui la fornitura di beni è spesso inscindibile dalla prestazione di servizi. Il problema si accentua considerando che, nel regime dell’Iva agevolata al 10%, l’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 488/1999 assimila la fornitura di beni significativi all’interno di un contratto di appalto alla prestazione di servizi, rendendoli eleggibili per l’aliquota ridotta.

Se tale principio vale ai fini Iva, non è chiaro perché non dovrebbe valere per la qualificazione della spesa come “lavori effettuati” nel contesto del Superbonus. L’interpello 26/2025 introduce dunque maggiore certezza nella disciplina delle Cilas dormienti, chiarendo che i pagamenti dell’appaltatore o del subappaltatore possono valere ai fini della verifica del requisito dei “lavori effettuati”. Tuttavia, l’esclusione rigida delle forniture e delle spese per beni significativi e attività preparatorie rischia di generare effetti distorsivi e penalizzanti, specie per gli interventi su unità unifamiliari e per gli appalti in cui la fornitura di beni e la prestazione di servizi sono inscindibilmente connesse. Sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento.

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