L’istituto del tax control framework volontario per le Piccole e medie imprese, porta con un nuovo impulso alla cooperative compliance, in chiave di modernizzazione, collaborazione e trasparenza del rapporto tra fisco e contribuenti per una gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale. Il riferimento è alla possibilità per tutte le società di adottare volontariamente il tax control framework, ossia il sistema di monitoraggio, rilevazione e misurazione del rischio fiscale al fine di evitare il controllo fiscale o ridurre le sue conseguenze sanzionatorie.
È una delle novità più importanti della novella, avendo il legislatore esteso la premialità fiscale extrafiscale, ovvero reputazionale, della cooperative compliance, attraverso il TCF (tax contro framework), a tutte le imprese (non solo i grandi gruppi) che investono nella trasparenza verso il fisco. Per i grandi Gruppi, la gestione trasparente e preventiva del rischio fiscale viene allargata a un numero più ampio di soggetti e slegata dal concetto di consolidato fiscale.
Le caratteristiche
Il TCF volontario dovrà adeguarsi alle specificità dell’azienda “messa” in protezione, vigilanza, con l’obiettivo di connettere e integrare in senso orizzontale tutte le funzioni aziendali – integrazione tra in sistemi di controllo interno, come i modelli 231 e AEO (dogane). Formalizzare coniugare attraverso di esso processi, rischi e controlli fiscali. Il TCF, è un sistema di monitoraggio e vigilanza del rischio fiscale, una mappatura degli adempimenti attivi per la società e rilevazione dei corrispondenti dati/informazioni rilevanti ai fini delle successive attività assicurando il controllo del rischio fiscale e la conformità alla normativa.
Per rischi fiscali devono intendersi anche quelli figli dell’evasione interpretativa, quelli associati all’adozione dei principi contabili, verificata la ben nota tassazione in derivazione dal bilancio delle imprese anche minori, ancora quelli connessi alla mappatura delle dichiarazioni d’intento nei rapporti con cessionari esportatori abituali. Uno strumento integrato che consente la gestione strutturata e completa del rischio fiscale in tutti i processi aziendali, con identificazione degli eventi che possono generare un rischio fiscale.
L’analisi
Il TCF, con l’introduzione nel decreto delegato di una premialità rafforzata, diviene fattore chiave del nuovo paradigma dei rapporti fisco-imprese, valorizzando la comunicazione preventiva esauriente all’Autorità fiscale dei rischi fiscali. L’obbligatoria certificazione del TCF rafforzerà la sua forza espansiva. È evidente che, sul requisito dell’indipendenza del certificatore, esso non dovrà in nessun modo essere coinvolto nel processo decisionale del soggetto in cooperative compliance.
Lo stesso dicasi, sulla multilateralità della funzione fiscale in house, sull’indipendenza del tax risk officer, il quale, dovrebbe avere un riporto funzionale diverso da quello del responsabile fiscale. Sulla certificazione siamo in attesa della pubblicazione delle novità previste da un provvedimento. Per dare impulso al regime di cooperative compliance attraverso un potenziamento dei benefici premiali, la delega fiscale ha introdotto una penalty protection in termini di non rilevanza del fatto di reato, a differenza della versione previgente che parlava più timidamente di causa di non punibilità con notizia di reato da parte dei verbalizzanti. Ancora una riduzione dei termini decadenziali del controllo fiscale per le grandi imprese essendo inspiegabilmente escluse le PMI.
Per i rischi fiscali comunicati preventivamente opera sempre la disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali anche qualora il contribuente non condivida la soluzione del diritto al dissenso. Non si comprendono le ragioni del disallineamento fra non punibilità piena per i rischi “significativi comunicati” al Fisco, e la mera riduzione per quelli minori ovvero “non significativi” comunque oggetto di disclosure attraverso una comunicazione unilaterale recettizia, quale la notifica della mappa dei rischi aggiornata. Nel decreto delegato sembra permanere questa distinzione che ha poco senso verificata, la completa disclosure dei comportamenti e processi aziendali, per cui per un ripristino di coerenze e simmetrie fiscali si sarebbe dovuto prevedere per i rischi fiscali “non significativi” monitorati dalla mappa l’equiparazione a quelli “significativi” oggetto di interpello.