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Verso altre forme di tutela della bigenitorialità

La recente l’istituzione del c.d. Registro della bigenitorialità prende le mosse dalla necessità di garantire il diritto soggettivo del minore di frequentare in modo paritario ambedue i genitori, sia in pendenza di separazione o divorzio, sia dopo la conclusione del procedimento, nelle scelte relative alla sua salute, educazione e istruzione. Con il predetto strumento, le…

La recente l’istituzione del c.d. Registro della bigenitorialità prende le mosse dalla necessità di garantire il diritto soggettivo del minore di frequentare in modo paritario ambedue i genitori, sia in pendenza di separazione o divorzio, sia dopo la conclusione del procedimento, nelle scelte relative alla sua salute, educazione e istruzione. Con il predetto strumento, le parti hanno la possibilità di registrare il proprio domicilio legandolo al nominativo del figlio, in modo tale da consentire alle istituzioni vicine al minore di assumere come punto di riferimento entrambi, rendendoli così partecipi delle comunicazioni interessanti la prole. Esso, dunque, rappresenta un atto di garanzia e tutela del diritto del minore di beneficiare del contributo educativo e affettivo di ciascuna genitore, partendo dal presupposto che il ruolo del genitore debba essere assolto pienamente indipendentemente dai rapporti conflittuali tra le parti. Sotto tale profilo, il Registro della bigenitorialità previene motivi di risentimento e attenua la conflittualità , rimuovendo i divari legati all’essere o meno genitore co-residente.

Il tratto distintivo dello strumento in oggetto risiede nella sua esclusiva rilevanza amministrativa, escludendo così il contrasto con la normativa vigente in materia di Anagrafe e di Stato Civile. Ai fini dell’accesso a tale servizio, la richiesta deve essere presentata da almeno una delle parti, purché titolare della responsabilità genitoriale . Laddove la domanda sia avanzata dal singolo, i Servizi demografici informeranno la controparte di tale richiesta invitandolo a fornire ipotetici motivi ostativi all’iscrizione stessa, entro il termine di 40 giorni. Il richiedente acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad Enti/Istituzioni/Ordini Professionali interagenti con la vita del minore, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’amministrazione comunale il mutamento delle condizioni legate all’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del medesimo o dell’altra parte dopo la data di iscrizione. La cancellazione dal Registro, consentita in qualsiasi momento, può avvenire: su istanza del singolo; d’ufficio, nel caso in cui si accerti la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione del minore. L’attestazione di iscrizione nel Registro è rilasciata sempre su richiesta di uno dei genitori, potendo essere impiegata dagli stessi esclusivamente per le finalità prescritte dal Regolamento; tuttavia, anche i terzi possono richiedere la visione dei dati inclusi nel Registro, riportando specificatamente il fine esclusivo di favorire i contatti con il genitore del minore in relazione ai doveri da adempiere, ai servizi di cui usufruire o delle azioni da comunicare.

Oggi, il Registro della bigenitorialità risulta essere stato adottato dalla maggior parte dei Comuni italiani, con il duplice obiettivo di eliminare le asimmetrie tra i genitori e sancire la centralità dell’interesse del minore, nonché il suo superiore interesse rispetto a quello della coppia ormai venuta meno giuridicamente. Data la progressiva diffusione di tale strumento sul territorio nazionale, è stata avviata anche una campagna di sensibilizzazione per l’adozione dello stesso nei Comuni ancora sprovvisti.

Al contempo, si sono verificati diversi scenari ostativi all’istituzione del Registro della bigenitorialità: ad esempio, nel 2017, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha bocciato il disegno di legge che ne prevedeva l’istituzione (c.d. ddl De Gasperi) sollevando dubbi sulla capacità dello strumento proposto di essere maggiormente utile a raggiungere lo scopo prestabilito rispetto a qualsiasi altra efficace tutela dei diritti del minore in rapporto ai genitori separati . Nella stessa circostanza, il Registro della bigenitorialità è stato inquadrato come un segno di attenzione per le realtà familiari più critiche, ma esclusivamente sotto il punto di vista dei genitori, non producendo invece alcun effetto nei confronti del minore.

Infine, oltre a sovrapporsi ad una serie di disposizioni sussistenti, tale strumento – secondo i detrattori – comporterebbe una significativa crescita della burocrazia, attestata in diversi Comuni.

La dottoressa Luana Leo è Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale all’Università Lum “Giuseppe Degennaro”

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