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Diritto & Economia

Verifiche tributarie (bancarie) nel mirino della Cedu: più garanzie e tutele unionali

La normativa italiana ancora «sotto scacco» sulle garanzie unionali, v. art. 8 CEDU, in materia di indagini bancarie, v. artt. 51, comma 1, n. 7, DPR 633/72 e 32, comma 1, n. 7, DPR 600/73. Il riferimento è, alla sentenza della Corte EDU, 8 gennaio 2026, sulla violazione sistemica del legislatore italiano delle garanzie convenzionali previste a tutela della riservatezza della «vita privata», vedi art. 8 CEDU, nel cui ambito rientra il trattamento, utilizzo dei dati finanziari registrati presso l’Anagrafe tributaria. È in discussione, vedremo, l’ampiezza, la latitudine dei poteri riconosciuti all’AF e alla GDF e la flebilità dei meccanismi di tutela esistenti per garantire il loro esercizio conforme alla legge.

La Corte ha rilevato l’assenza, nel quadro giuridico interno, di una tutela multilivello sulle attività istruttorie, vedi accessi, ispezioni e verifiche, su questi profili l’Italia è obbligata ad intervenire ai sensi dell’art. 46, paragrafi 1 e 2 della Convenzione.

La disciplina italiana in materia di indagini bancarie, come interpretata e applicata dal diritto vivente, riconosce alle Autorità tributarie una discrezionalità illimitata nonché l’assenza di un controllo effettivo ex ante o ex post da parte di un Autorità indipendente (concetto più ampio di quello di giudice). Non vi sono predeterminazioni normative sulle condizioni e le circostanze al ricorrere delle quali sono autorizzate le indagini finanziarie.

Le medesime, vedi autorizzazioni, non sono motivate – sulla mancanza di motivazione, vedi diritto vivente – lasciando alle Autorità un potere discrezionale illimitato. Ingerenze indiscriminate, incontrollate e abusate, cioè senza indizi di violazioni tributarie, che si tradurrebbero in vietate expedition fishing, causa di lesione di diritti convenzionali. Pertanto la Corte EDU, ha bocciato la legislazione italiana in punto di violazione del citato art. 8, verificata la mancanza di una valida base legale idonea a legittimare le ingerenze delle Autorità nella vita privata, non assicurando la medesima un livello minimo di tutela dei diritti convenzionali.

In futuro i contribuenti nell’attesa dei necessari adeguamenti raccomandati dal Superiore Giudice, potranno adire la Corte per saltum ossia direttamente senza filtri giurisdizionali interni per far valere la violazione delle garanzie, diritti convenzionali. Difatti, l’impossibilità di contestare gli atti di indagine separatamente dall’avviso di accertamento che li assuma a presupposto prima della sua notifica, fanno ritenere insussistente un effettivo controllo ex post sulle prefate ingerenze, il che abilita l’adire direttamente la Corte.

I giudici tributari nazionali, si adegueranno al dictum sovranazionale – ove il contrasto possa essere composto in via interpretativa – ovvero dichiareranno l’inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite. v. art. 7 – quinquies, L. 212/00 avendo essi appunto l’obbligo di recepire ed attuare le decisioni della Corte, o ancora disapplicare ex abrupto le norme interne incompatibili con la Convenzione, almeno limitatamente ai tributi armonizzati.

Un esubero, abuso di ingerenza nella vita privata sull’acquisizione dei dati bancari affermato dalla Corte, il cui enunciato aggiungendosi ai precedenti Italgomme e Agrisud, oblitera l’inadeguatezza delle nostre modalità, attività istruttorie e la loro incompatibilità con le garanzie dell’art. 8 della Convenzione, violati i diritti convenzionali.

Questo nuova decisione della Corte EDU, è la terza bocciatura ricevuta in questi ultimi dodici mesi dall’Italia per la violazione delle garanzie e diritti convenzionali obliterati dalla normativa de qua. Una violazione sistematica di quei presidi sovranazionali che, impongono al giudice interno un’interpretazione conforme della disciplina domestica sull’istruttoria tributaria (v. supra i limiti alla composizione del prefato contrasto in via interpretativa ed al più verosimile incidente di costituzionalità, v. artt. 117, comma 1, 10, comma 1, Cost.).

Ancora sulle prefate lacune della legislazione interna sulla riservatezza de qua, la mancanza, osserva supra, di un controllo giurisdizionale successivo all’esecuzione delle misure contestate essendo non effettiva la cd. tutela differita dinanzi al giudice tributario.

Conclusivamente la Corte, ha indicato all’Italia un percorso di adeguamento dello statute law nazionale ovvero norme dedicate con nuove misure generali con riguardo alle indagini bancarie essendo i mezzi di tutela esistenti fragili e teorici. In senso rafforzativo della correzione normativa imposta dalla Corte, anche il diritto vivente, il quale in passato ha acuito a più riprese l’inevitabile violazione delle garanzie convenzionali ritenendo, ad esempio, non necessaria l’autorizzazione alle indagini finanziarie o ancora superflua la sua allegazione, esibizione.

Fabio Ciani è presidente del Centro studi sulla fiscalità d’impresa Avvocati Lombardi

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