Tutte le novità previste per il Codice della crisi

La Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge della riforma fiscale, al cui interno hanno ricevuto degli interventi gli istituti contemplati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, l’art. 9 comma 1 del testo delega il Governo a predisporre un regime di tassazione del reddito delle imprese che fanno ricorso al codice della crisi e dell’insolvenza (grandi e minori imprese) sulla base dei seguenti criteri direttivi che distingueranno:

a) gli istituti liquidatori, con derivata estinzione dell’ente, e la determinazione del reddito in base al metodo del residuo attivo conseguito in un unico periodo (periodo lungo che ricorda il precedente criterio in materia fallimentare);

b) gli istituti di risanamento che non determinano l’estinzione della società e daranno luogo alla determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria a carico delle procedure liquidatorie;

Essi prevederanno:

c) di estendere agli istituti liquidatori, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria il regime degli adempimenti previsto ai fini Iva per la liquidazione giudiziale;

d) di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza:

  • l’applicazione delle disposizioni del Tuir che escludono la natura di sopravvenienze attive alle riduzioni dei debiti dell’impresa in concordato, così come le disposizioni delle perdite su crediti (art. 88 comma 54 ter e art. 101 comma 5 Tuir);
  • il diritto del cedente o committente di detrarre l’Iva a partire dalla data in cui il cessionario o il prestatore di servizio sia assoggettato a una procedura concorsuale oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi;
  • le disposizioni in materia di Iva, secondo le quali il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • l’esclusione dell’imprenditore dalle responsabilità conseguenti alla cessione di azienda prevista dall’art. 14 del d.lgs. 472/97 nonché la liberazione dai debiti inerenti l’azienda ceduta, così come previsto dall’art. 2560 c.c..

e) di introdurre disposizioni relative alla possibilità delle imprese di chiedere il rimborso o effettuare la cessione dei crediti d’imposta maturati nel corso delle procedure liquidatorie, anche prima della chiusura delle procedure;

f) di riconoscere la legittimazione processuale all’impugnativa degli atti impositivi agli organi giudiziali unitamente a quella dell’impresa debitrice, così mettendo ordine ad un antico e poco chiaro contrasto in giurisprudenza;

g) di prevedere di raggiungere un accordo sul pagamento dilazionato o parziale dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata e dell’amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi.

La legge delega ha inteso, nella stessa disposizione dell’art. 9, dettare al Governo criteri diretti a rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici. Si intende, in sostanza, eliminare o attenuare l’utilizzo delle variazioni, al fine di evitare la gestione di un doppio binario civilistico-fiscale. Si vuole, cioè, implementare il principio di derivazione rafforzata e limitare la divergenza tra la disciplina fiscale e quella civilistica, cristallizzando i principi di inerenza e di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, sì da evitare la gestione di quel doppio binario.

Ciò significa che, in virtù dell’art. 83 del Tuir, in sede di determinazione del reddito d’impresa, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Restano, invece, immutate le disposizioni fiscali che limitano la rilevanza degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti. Si tratta di quelle regole che prevedono la tassazione/deduzione di componenti positivi e negativi per cassa, anziché per competenza, e di quelle che non consentono la deduzione di costi non inerenti o che prevedono l’esenzione o esclusione di componenti positivi.

Antonio Damascelli – Avvocato tributarista Past President Uncat

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