Con la defiscalizzazione in “entrata” (non si pagano tributi sulla costituzione del trust fund), il trust è diventato lo strumento per eccellenza nella conservazione e tutela dei patrimoni. La tassazione di quel patrimonio vincolato, apportato in trust, viene cronologicamente differita al momento della sua assegnazione ai beneficiari (principio dell’arricchimento gratuito ricevuto da essi). Pertanto, noi oggi abbiamo la possibilità di vincolare immobili, dossier titoli, polizze, quote di Holding o sub-holding, marchi, liquidità anche virtuale, senza pagare un euro di tasse (su di essi, per altro, si apre de facto una successione testamentaria indolore).
La tassazione
La loro tassazione verrà rinviata nel momento in cui quel patrimonio verrà ex sè assegnato ai beneficiari (figli) attraverso la tassazione in “uscita” (mai, v. eredi dei beneficiari che non “richiamano” i patrimoni segregati). Per cui non si pagano tributi in “entrata” sulla costituzione del patrimonio asservito in trust, deroghe per i trust in cui i beneficiari individuati o individuabili fossero titolari di diritti pieni ed esigibili, non soggetti alla discrezionalità del trustee. Si applicheranno in “uscita” le aliquote e le franchigie determinate dal rapporto disponente e beneficiario, ciò in quanto il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria. Sono escluse dalla tassazione finale del beneficiario le attribuzioni reddituali, vedi flussi cedolari sui titoli conferiti in trust, i canoni di locazione, i dividendi delle holding, le liquidazioni delle polizze (rendite/differenziali), essendo la tassazione limitata alle sole attribuzioni patrimoniali.
Le aziende
L’istituto è importante anche ai fini del passaggio intergenerazionale di un’azienda e della sua governance dovendo il trustee (terzo) gestire l’azienda e le sue holding verticali nell’interesse dei figli, recte: beneficiari (si evita per tale via una conflittualità endosocietaria). Ancora l’effetto segregativo, protettivo di “proprietà sospesa” sul patrimonio vincolato in trust, retro enunciato, il quale, non sarà aggredibile dai creditori del disponente (vecchio proprietario), nè tantomeno da quelli del trustee o beneficiario, con esclusione della patologia da interposizione fittizia, vedi i trust costituiti nel vigore di una verifica fiscale o di una procedura da riscossione coattiva. In questi ultimi casi, la costituzione del trust integrerà il reato di riduzione fraudolenta delle garanzie patrimoniali a beneficio del Fisco. Sul timing della tassazione del trust è stato detto che l’imposta si applica al momento della devoluzione del patrimonio a favore dei beneficiari, in quanto idoneo a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari, v. anche decreti attuativi della recente Riforma fiscale sulla tassazione differita, “in uscita” all’atto del trasferimento, per cui possiamo immettere in trust patrimoni senza assolvere alcun tributo anche successori, v. trust testamentario. Con la Riforma fiscale viene introdotto il principio di autoliquidazione in deroga al criterio della tassazione in “uscita”, con la possibilità di attualizzare e stabilizzare il prelievo mediante versamento volontario, anticipato del tributo al momento dell’apporto al trust.
Fabio Ciani è avvocato tributarista