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Trust, alla protezione dei patrimoni si aggiungono i vantaggi fiscali

Il trasferimento di beni e diritti in trust non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni al momento dell’atto di segregazione patrimoniale. È questa la regola generale introdotta dalla riforma sui tributi indiretti. Nello specifico, è previsto che la fattispecie fiscalmente rilevante si realizzi soltanto nel momento in cui il trasferimento può dirsi effettivo e stabile,…

Il trasferimento di beni e diritti in trust non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni al momento dell’atto di segregazione patrimoniale. È questa la regola generale introdotta dalla riforma sui tributi indiretti. Nello specifico, è previsto che la fattispecie fiscalmente rilevante si realizzi soltanto nel momento in cui il trasferimento può dirsi effettivo e stabile, e quindi nella parte finale della vita del trust quando i beni e diritti vengono trasferiti ai beneficiari. Il disponente (ovvero colui che istituisce il trust) non è tenuto al pagamento dell’imposta nel momento in cui conferisce beni e diritti nel fondo in trust. La citata modifica è assolutamente rilevante per tutti coloro che sono interessati alla protezione patrimoniale.

Tassazione in entrata

È altresì previsto che il disponente, in deroga, possa optare per il pagamento immediato dell’imposta sulle successioni e donazioni, ovvero al momento dell’atto di segregazione patrimoniale o, comunque, al momento dell’apertura della successione. In ipotesi di opzione per la tassazione immediata, l’imposta si considera versata a titolo definitivo e non potrà essere restituita qualora il successivo trasferimento non dovesse realizzarsi. Essa, inoltre, dovrà essere calcolata facendo riferimento al valore dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiario individuabili al momento dell’atto di segregazione patrimoniale o, comunque, a quello di apertura della successione. I successivi mutamenti non assumono alcuna rilevanza. La scelta tra tassazione all’uscita e tassazione in entrata non è semplice. Da un lato, la regola generale sulla tassazione all’uscita consente di rinviare per molto tempo il momento del pagamento dell’imposta. Dall’altro, il regime opzionale sulla tassazione in entrata consente di operare una pianificazione fiscale insensibile a eventuali cambiamenti di vita o modifiche normative. Va detto però che tale regime impone un accurato calcolo di convenienza economica, posto che si applica l’aliquota (oggi) pari all’8% senza alcuna franchigia nel caso di beneficiari non individuati al momento della segregazione o dell’apertura della successione.

Questo intervento è a cura di Gennaro Colella e Angelo Ginex, avvocati

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