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Tribunale di Napoli, sì al collocamento alternato per un adolescente

Il Tribunale di Napoli, con una sentenza di separazione n. 2576/2024 del 4 ottobre 2024 (Rel. Rosetti; Pres. R. Sdino), ha ratificato l'accordo tra due coniugi di separazione consensuale che prevede l'affidamento condiviso della minore, di anni 14, studentessa liceale, con collocamento alternato della stessa di una settimana ciascuno. Ovvero il provvedimento ha ratificato l'accordo…

Il Tribunale di Napoli, con una sentenza di separazione n. 2576/2024 del 4 ottobre 2024 (Rel. Rosetti; Pres. R. Sdino), ha ratificato l’accordo tra due coniugi di separazione consensuale che prevede l’affidamento condiviso della minore, di anni 14, studentessa liceale, con collocamento alternato della stessa di una settimana ciascuno. Ovvero il provvedimento ha ratificato l’accordo che prevede l’alternanza settimanale della minore per genitore. Entrambi i genitori hanno  informato la minore di queste modalità. Le abitazioni dei genitori sono  vicine e  raggiugibili a piedi. Durante il matrimonio, perealtro,  entrambi hanno accudito la minore con pari tempi, organizzandosi reciprocamente il lavoro. Questo simile assetto  rimane valido dopo la separazione. Ovviamente entrambi ben consci di ripercussioni sulla minore della loro  separazione hanno convenuto che, qualora la figlia dovesse rappresentare delle difficoltà nell’ alternanza settimanale, si  riorganizzeranno  per rimodulare le modalità di frequentazione.

Il provvedimento è in linea con quanto stiamo vedendo nei nostri tribunali e corrisponde a quanto da sempre stato auspicato dalla riforma che ha  introdotto l’affidamento condiviso nel lontano 2006. Ci vuole grande responsabilità  della coppia genitoriale che non può trascurare mai  r la valutazione dell’interesse e della volontà della minore. L’autonomia delle parti e la libera contrattazione viene tutelata ma il tribunale deve valutare sempre la sua confacenza  all’interesse del minore. Avendo valutato che l’accordo è in linea con  l’interesse suddetto  ed avendo anche informato i genitori della necessità di sentire il parere della minore e verificare se le condizioni concordate tra le parti potessero nella pratica in futuro trovare applicazione, il Tribunale di Napoli ha ratificato l’ accordo di separazione. Questo tipo di collocamenti alternato parte quasi sempre  da un  accordo tra le parti. Rari i precedenti in cui questo tipo di collocamento alternato venga disposto dal Tribunale su base giudiziale nell’ambito di un contenzioso. Anche perchè la conflittualità tra i genitori farebbe fallire in partenza questo tipo di alternanza. Sicuramente si vedono nei procedimenti giudiziali dei collocamenti quasi alternati con fine settimana lunghi (dal venerdì fino al lunedì mattina per esempio). Ovviamente l’interesse del minore è prevalente. Tutto ovviamente passa per la capacità genitoriale di anteporre gli interessi dei figli ai propri e quindi sedare qualsiasi forma di conflittualità o bloccarla sul nascere. Questo anche ricorrendo all’istituto della mediazione familiare che è quanto mai necessario per aiutare i genitori a gestire una genitorialità nella fase della separazione ma anche nella fase successiva della esecuzione degli accordi o dei provvedimenti giudiziari. Ben venga pertanto la ratifica del Tribunale di Napoli.

Il Tribunale prima di ratificare gli accordi ha convocato le parti. Esse dichiaravano  : “Non vi sono contrasti in ordine alla gestione di……l’estate trascorsa è stata ripartita in maniera pressochè equivalente tra noi genitori. Ovviamente c’è elasticità tra di noi. Ci siamo rivolti anche ad uno psicologo il quale ci ha consigliato di parlare apertamente di tali determinazioni. Confermiamo che…..non ha espresso riserve in ordine alla decisione di avere tempi equivalenti di condivisione con nostra figlia. Ovviamente nel caso in cui tale calendario non dovesse superare il banco di prova non escludiamo eventuali modifiche nel senso che la ragazza potrebbe ritenere di trascorrere quindici giorni con un genitore e quindici giorni con l’altro sempre però in una ottica di equa ripartizione di tempi di permanenza. Abbiamo a rappresentato a …………che se lei reputa può in ogni momento rivolgersi ad uno psicologo ma ha ritenuto di non averne bisogno”. Il Tribunale non h disposto  l’ascolto della minore avendo i genitori dichiarato all’udienza:”le parti chiedono che il Tribunale voglia soprassedere in ordine all’ascolto di…..sia perchè non hanno registrato criticità nonché per il fatto che loro si sono lasciati guidare da uno psicologo in ordine alle modalità di gestione della separazione. Reputano inopportuno il coinvolgimento emotivo della minore nella separazione che non vede alcun contrasto tra di loro”. Il Tribunale di Napoli così conclude,: “Ritiene che tali accordi siano conformi agli interessi della minore senza necessità ex art. 473 bis, IV co. N°3, c.p.c. di procedere all’ascolto della stessa in quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell’accordo e di quanto riferito dai genitori all’udienza del 01/10/2024. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronunzia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto e tutte le altre interpretazioni avente carattere esclusivamente obbligatorio ne prende meramente atto. Si ritiene che comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione”.  A tuttoggi la regolamentazione concordata sta trovando ottima esecuzione con un minore sereno e protetto dai genitori. Quanto il benessere dei figli scavalca le rivendicazioni personali per la fine di un amore si vince sempre.

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