Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente rilasciava un permesso di costruire per lavori di ristrutturazione con una serie di prescrizioni, tra cui il mantenimento dell’altezza dei prospetti. A seguito di sopralluogo della Polizia Locale, l’Amministrazione contestava al privato una serie di difformità, tra cui il superamento dell’altezza di circa 20 cm.
Il Comune, pertanto, emetteva ordinanza di demolizione, cui faceva seguito ricorso al Tar. Nella sentenza in commento il Giudice Amministrativo ha ritenuto dirimente la mancata applicazione al caso di specie da parte del Comune delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2024, convertito nella legge n. 105/2024, secondo cui: «Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, lo stesso articolo (comma 1 bis) ha ampliato fino al 6% le tolleranze costruttive a seconda della superficie dell’immobile. Facendo applicazione della disposizione citata, il TAR ha ritenuto applicabile la percentuale del 5%, con conseguente accoglimento del ricorso.
La sentenza individua comunque i parametri entro i quali applicare legittimamente l’istituto delle tolleranze costruttive, escludendola nei casi in cui risultino violate prescrizioni urbanistiche inderogabili, come quelle previste in materia di agibilità degli immobili, ovvero connesse ad immobili sottoposti a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico o storico-artistico.